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Le questioni sull’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento (art. 593 c.p.p., come modificato dalla legge 46/2006) sono dichiarate manifestamente inammissibili perché quelle stesse norme erano già state dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 26/2007. L’oggetto delle questioni è dunque venuto meno.
Di cosa si tratta
La legge 20 febbraio 2006, n. 46 aveva eliminato il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, salvo il caso di nuova prova decisiva. La Corte di appello di Trieste aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di tale limitazione. Tuttavia, nel frattempo, la Corte costituzionale con la sentenza n. 26/2007 aveva già dichiarato l’illegittimità di quelle stesse norme.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 593 c.p.p. (come novellato dall’art. 1 della l. 46/2006), nella parte in cui limita l’appello del p.m. alle sentenze di proscioglimento; art. 10, comma 2, della medesima legge, in materia di appelli proposti prima dell’entrata in vigore. Parametri: artt. 3 e 111 Cost. Rimettente: Corte d’appello di Trieste.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta carenza di oggetto: la sentenza n. 26/2007 ha già dichiarato incostituzionali le stesse norme impugnate, con efficacia ex tunc. Le questioni successive che investono norme già caducate sono prive di oggetto.
Il principio
Quando la Corte costituzionale ha già dichiarato l’illegittimità di una norma con efficacia retroattiva (ex tunc), le successive questioni di legittimità costituzionale che investono la stessa norma sono manifestamente inammissibili per carenza di oggetto. Il giudice rimettente non deve ripresentare questioni già risolte.
Domande e risposte
Il pubblico ministero può appellare le sentenze di proscioglimento?
Sì, in seguito alla sentenza n. 26/2007 che ha ripristinato il potere di appello del p.m. eliminato dalla legge 46/2006. Oggi il p.m. può appellare le sentenze di proscioglimento nei casi ordinariamente previsti dall’art. 593 c.p.p.
Cosa significa che la dichiarazione di incostituzionalità ha efficacia ex tunc?
La norma dichiarata incostituzionale è eliminata dall’ordinamento fin dal momento della sua entrata in vigore, non solo per il futuro. Nei giudizi in corso al momento della sentenza, la norma caducata non può più essere applicata.
Qual è la differenza tra manifesta inammissibilità e inammissibilità ordinaria?
Entrambe producono lo stesso effetto (la questione non viene decisa nel merito), ma la prima è pronunciata in camera di consiglio con iter semplificato quando il vizio è ictu oculi evidente, come quando la norma impugnata è già stata dichiarata incostituzionale.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e parità delle armi
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza invocata come parametro
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