Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
L’art. 2, comma 2-bis, del d.l. 15/1999 è dichiarato incostituzionale nella parte in cui vieta alle emittenti radiotelevisive locali di usare un marchio richiamante quello di un’emittente nazionale, quando tale uso era iniziato legittimamente prima dell’entrata in vigore della norma. La retroattività del divieto è irragionevole e contrasta con la libertà di manifestazione del pensiero.
Di cosa si tratta
L’art. 2, comma 2-bis, del d.l. 30 gennaio 1999, n. 15 (convertito dalla legge 78/1999) vietava alle emittenti radiotelevisive locali di utilizzare marchi, denominazioni o testate che richiamassero quelli di emittenti nazionali. Il Consiglio di Stato, nel giudizio che coinvolgeva Pubblikappa s.n.c. (emittente locale che utilizzava un marchio riconducibile a una rete nazionale prima dell’entrata in vigore della norma), aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma in quanto applicata retroattivamente a situazioni già consolidate.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 2, comma 2-bis, d.l. 30 gennaio 1999, n. 15, convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva). Parametri: art. 3 Cost. (irragionevolezza) e art. 21 Cost. (libertà di manifestazione del pensiero, declinata nella libertà di emittenza). Rimettente: Consiglio di Stato.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 15/1999, nella parte in cui vieta alle emittenti locali di utilizzare marchi che richiamino quelli di emittenti nazionali quando tali marchi erano stati adottati legittimamente prima dell’entrata in vigore della norma. Il divieto retroattivo è irragionevole e sacrifica diritti già legittimamente acquisiti che concorrono alla realizzazione dei valori dell’art. 21 Cost.
Il principio
È irragionevole vietare retroattivamente l’uso di un marchio legittimamente acquisito da un’emittente locale, quando quell’uso era pienamente conforme alla normativa previgente e concorre alla realizzazione della libertà di manifestazione del pensiero. Per l’avvenire il legislatore può preferire le emittenti nazionali, ma non può travolgere diritti già consolidati in modo contraddittorio rispetto alla ratio della norma stessa.
Domande e risposte
Perché la norma vietava alle emittenti locali di usare marchi di emittenti nazionali?
Per evitare confusione nel pubblico e tutelare le emittenti nazionali che avevano investito nella costruzione del marchio. Il problema costituzionale emerso è che il divieto travolgeva retroattivamente anche chi aveva già legittimamente usato quel marchio prima della norma.
Qual è il rapporto tra libertà di emittenza e art. 21 Cost.?
La libertà di emittenza radiotelevisiva è una declinazione della libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost. Il marchio identificativo dell’emittente è funzionale all’esercizio di tale libertà e alla riconoscibilità editoriale.
La Corte ha consentito al legislatore di vietare tali marchi per il futuro?
Sì: la sentenza chiarisce espressamente che il legislatore può, per l’avvenire, privilegiare le emittenti nazionali rispetto a quelle locali nell’uso di marchi identici o simili. Il vizio è solo la retroattività che travolge diritti già legittimamente acquisiti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, violato dall’irragionevole retroattività del divieto
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.