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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La questione sull’art. 34 c.p.p. — che disciplina i casi in cui un giudice è incompatibile per aver già conosciuto i fatti in un procedimento precedente — è dichiarata manifestamente inammissibile per carenti descrizione della fattispecie e motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Bellano, in due procedimenti penali connessi tra le stesse persone, dubitava di poter continuare a giudicare dopo essersi pronunciato in un procedimento parallelo sugli stessi fatti. L’art. 34 c.p.p. regola l’incompatibilità del giudice che “abbia concorso a formare il giudizio sugli stessi fatti”. Il rimettente chiedeva se tale norma fosse incostituzionale nella parte in cui non impone l’astensione in tutti i casi di previa conoscenza dei fatti.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede espressamente l’obbligo di astensione del giudice che abbia avuto modo di conoscere i fatti ai fini della decisione anche in un procedimento parallelo. Parametri: artt. 3, 24 e 111 Cost. Rimettente: Giudice di pace di Bellano (due ordinanze).

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni. Le ordinanze di rimessione presentano gravi lacune nella descrizione della fattispecie (non si indica il capo di imputazione, i fatti del procedimento parallelo, il tipo di provvedimento adottato) e la motivazione sulla non manifesta infondatezza si esaurisce nell’evocazione dei parametri senza argomenti a sostegno.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve essere “autosufficiente”: deve descrivere compiutamente la fattispecie del giudizio a quo, senza che la Corte debba integrare le lacune consultando il fascicolo processuale. Le carenze descrittive della fattispecie precludono qualsiasi verifica sulla rilevanza e rendono la questione manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

Quando un giudice deve astenersi per incompatibilità?

L’art. 34 c.p.p. stabilisce che il giudice è incompatibile se ha esercitato funzioni di giudice in un grado precedente, ha emesso il provvedimento cautelare o partecipato all’udienza preliminare. L’art. 36 c.p.p. prevede ulteriori cause facoltative di astensione (gravi ragioni di convenienza).

Cosa succede se il giudice non si astiene pur potendolo fare?

Se ricorrono le cause tassative di incompatibilità di cui all’art. 34 c.p.p., il vizio può essere fatto valere con la ricusazione. Se si tratta di una mera opportunità di astenersi ex art. 36, il giudice dispone di una discrezionalità valutativa.

Perché la questione era manifestamente inammissibile e non semplicemente inammissibile?

La manifesta inammissibilità consente alla Corte di decidere in camera di consiglio senza udienza pubblica (art. 26, co. 2, legge 87/1953). Viene dichiarata quando i vizi dell’ordinanza di rimessione sono macroscopici e non richiedono un approfondito dibattito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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