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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il ricorso statale contro la legge regionale calabrese sulle professioni turistiche si estingue perché la Regione ha abrogato le norme impugnate con la legge n. 40/2008, e il Presidente del Consiglio ha formalmente rinunciato al ricorso senza opposizione della parte resistente.

Di cosa si tratta

Il Governo aveva impugnato gli artt. 31 e 32 della legge della Regione Calabria 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell’organizzazione turistica regionale), che istituiva ex novo alcune figure di professioni turistiche (guida naturalistico-ambientale, animatore del patrimonio culturale, ecc.) e attribuiva alle Province compiti di abilitazione e tenuta degli elenchi. La censura riguardava il superamento della competenza legislativa regionale concorrente in materia di professioni (art. 117, terzo comma, Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 31 e 32 della l.r. Calabria n. 8/2008. Parametro: art. 117, primo, secondo, terzo e quarto comma, Cost. (competenza in materia di professioni e turismo). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso ex art. 127 Cost.).

La decisione della Corte

La Corte dichiara estinto il processo. La Regione Calabria ha abrogato tutte le disposizioni impugnate con la legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40, e il Presidente del Consiglio ha formalizzato rinuncia al ricorso (notificata alla Regione il 24 marzo 2009). In assenza di costituzione della parte resistente, la rinuncia comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Il principio

Quando le norme regionali impugnate in via principale vengono abrogate e il ricorrente rinuncia al ricorso senza opposizione della controparte (che non si è costituita), il processo si estingue. L’abrogazione sopravvenuta non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere se il ricorrente non vi rinuncia formalmente.

Domande e risposte

Perché il Governo aveva impugnato la legge sulle professioni turistiche calabresi?

La legge n. 8/2008 istituiva nuove figure professionali nel settore turistico senza che esistesse una corrispondente disciplina statale, violando il principio per cui l’individuazione dei profili professionali e dei requisiti di abilitazione è riservata allo Stato in materia di professioni (competenza concorrente ex art. 117, co. 3, Cost.).

Cosa succede quando una Regione abroga la legge impugnata?

L’abrogazione di per sé non estingue il giudizio: occorre che il ricorrente rinunci formalmente. Se invece il Governo ritiene che l’abrogazione abbia eliminato il vizio, rinuncia al ricorso e, senza opposizione, il processo si chiude con dichiarazione di estinzione.

Cosa si intende per “competenza concorrente” in materia di professioni?

In materia di professioni (art. 117, co. 3, Cost.) lo Stato fissa i principi fondamentali — tra cui l’individuazione delle figure professionali — e le Regioni disciplinano i dettagli nel rispetto di tali principi. Una Regione non può creare nuove professioni senza un corrispondente riconoscimento statale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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