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La norma che esclude dal fallimento le imprese al di sotto di determinate soglie dimensionali, ponendo a carico del debitore la prova della propria non assoggettabilità, è inammissibile rispetto al parametro dell’art. 3 Cost. e non fondata rispetto all’art. 76 Cost. La Corte conferma la discrezionalità del legislatore nella definizione delle soglie fallimentari.
Di cosa si tratta
La riforma del diritto fallimentare attuata con il d.lgs. 169/2007 ha modificato l’art. 1, comma 2, della legge fallimentare (r.d. 267/1942), introducendo soglie quantitative per escludere dal fallimento le piccole imprese. Il Tribunale di Napoli, sezione fallimentare, dubitava che porre la prova della non assoggettabilità a carico del debitore fosse irragionevole (art. 3 Cost.) e che le innovazioni eccedessero la delega legislativa (art. 76 Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nella parte in cui pone a carico del debitore la prova dei requisiti di esclusione dal fallimento. Parametri: artt. 3 e 76, primo comma, Cost. Rimettente: Tribunale di Napoli, sezione fallimentare (due ordinanze).
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione riferita all’art. 3 Cost. (per difetto di motivazione sulla rilevanza e sull’unico possibile rimedio additivo) e non fondata la questione riferita all’art. 76 Cost. La legge delega prevedeva la semplificazione e l’estensione dei soggetti esclusi dal fallimento; la scelta delle soglie e del regime probatorio rientra nella discrezionalità legislativa.
Il principio
La determinazione delle soglie dimensionali che escludono l’imprenditore dalla procedura fallimentare, nonché la ripartizione dell’onere probatorio, appartengono alla discrezionalità del legislatore nell’ambito della politica economica e giudiziaria. Scegliere di porre la prova a carico del debitore è razionale e non contrasta con la legge delega n. 80/2005.
Domande e risposte
Quali sono le soglie per evitare il fallimento introdotte dal d.lgs. 169/2007?
L’art. 1, co. 2, esclude dal fallimento l’imprenditore che negli ultimi tre esercizi ha avuto attivo patrimoniale non superiore a 300.000 euro, ricavi non superiori a 200.000 euro e debiti non superiori a 500.000 euro (soglie poi modificate). La prova del rispetto di queste soglie è a carico del debitore.
Perché il tribunale riteneva incostituzionale il criterio?
Secondo il rimettente, il debitore si trovava in una posizione svantaggiata dovendo dimostrare di essere “piccolo” per evitare il fallimento, mentre il sistema previgente imponeva al creditore di provare la “grandezza” dell’impresa. La Corte ha però ritenuto la scelta legislativa non irragionevole.
La questione sull’eccesso di delega è stata risolta?
Sì: la Corte ha dichiarato non fondata la censura ex art. 76 Cost. La legge delega (n. 80/2005) prevedeva espressamente la semplificazione e l’estensione dei soggetti esonerati, e il d.lgs. 169/2007 vi si è conformato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza invocato come parametro
- Art. 76 della Costituzione — delegazione legislativa e rispetto dei principi della legge delega
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