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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 189, comma 6, del Codice della strada (omissione di soccorso stradale e sospensione cautela della patente), sollevata dal Giudice di pace di Trieste. Il rimettente lamentava la doppia sospensione della patente (cautela prefettizia più sanzione penale accessoria), ma la questione difetta di adeguata motivazione.
Di cosa si tratta
Un conducente accusato di omissione di soccorso stradale (art. 189, comma 6, c.d.s.) era stato sottoposto alla sospensione cautela della patente per 12 mesi disposta dal Prefetto, in attesa della definizione del processo penale. Il processo penale si era poi concluso con la condanna e l’applicazione anche della sanzione accessoria della sospensione per 12 mesi. Il Giudice di pace dubitava che la sommatoria dei due periodi di sospensione fosse costituzionalmente compatibile.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 189, comma 6, d.lgs. n. 285/1992, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, 35 e 38 della Costituzione, nella parte in cui consente che il periodo di sospensione cautela della patente si cumuli con la sospensione irrogata come sanzione accessoria in sede penale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza: il rimettente non ha spiegato in modo sufficiente per quali ragioni il meccanismo del cumulo violerebbe i parametri costituzionali invocati.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice rimettente non argomenta in modo preciso e specifico le ragioni del contrasto tra la norma impugnata e i parametri costituzionali richiamati, limitandosi a enumerarli senza sviluppare la critica.
Domande e risposte
Cos’è la sospensione cautela della patente nel codice della strada?
È una misura amministrativa provvisoria che il Prefetto può adottare, in attesa della definizione del procedimento penale, quando il conducente è indagato per reati stradali che comportano la sospensione della patente come sanzione accessoria.
Perché il giudice lamentava la «doppia sospensione»?
Perché il conducente aveva subito 12 mesi di sospensione cautela durante il processo penale e poi altri 12 mesi di sospensione come sanzione accessoria definitiva; il Giudice di pace riteneva che il cumulo potesse essere sproporzionato.
Il codice della strada prevede qualche forma di compensazione tra i due periodi?
L’art. 223, comma 3, c.d.s. prevede che, alla definizione del procedimento penale, il provvedimento prefettizio «riprenda vigore»: la questione del computo del periodo già scontato non era stata adeguatamente esaminata dal rimettente, il che ha contribuito all’inammissibilità.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e proporzionalità sanzionatoria
- Art. 27 della Costituzione — personalità della responsabilità e umanità della pena
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