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La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 1, comma 763, ultima parte, l. n. 296/2006 (finanziaria 2007), che faceva salve le delibere previdenziali degli enti di previdenza privata adottate prima della sua entrata in vigore, anche se peggiorative dei trattamenti pensionistici. La questione non supera il vaglio di ammissibilità.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2007 imponeva agli enti di previdenza privatizzati di adottare i provvedimenti necessari per garantire l’equilibrio finanziario di lungo periodo, rispettando il principio del pro rata per le anzianità già maturate. Al contempo, faceva salve le delibere già adottate e approvate dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della legge. Più iscritti alle casse professionali contestavano le modifiche peggiorative ai criteri di calcolo della pensione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Aosta e il Tribunale di Lucca (sezione lavoro) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 763, ultimo periodo, l. n. 296/2006, nella parte in cui fa salve le delibere previdenziali peggiorative già adottate prima della legge, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 27 e 38 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi e dichiarati inammissibili gli interventi di numerosi privati, dichiara inammissibile la questione: i rimettenti non hanno adeguatamente motivato la rilevanza della norma salvaguardia rispetto ai giudizi a quo, né hanno dimostrato l’impossibilità di risolvere la controversia tramite un’interpretazione conforme a Costituzione.
Il principio
Quando la norma censurata può essere interpretata in modo conforme alla Costituzione, il giudice rimettente ha l’obbligo di tentare tale interpretazione prima di sollevare la questione di legittimità; la mancata verifica di questa possibilità rende la questione inammissibile.
Domande e risposte
Cosa sono gli enti di previdenza privatizzati?
Sono le casse professionali (come quella dei ragionieri, dei commercialisti, degli avvocati ecc.) che gestiscono la previdenza obbligatoria delle categorie professionali dopo la loro trasformazione in fondazioni o associazioni di diritto privato avvenuta negli anni ’90.
Cosa significa «principio del pro rata» in materia pensionistica?
Significa che i peggioramenti delle regole di calcolo della pensione non possono operare retroattivamente sulle anzianità già maturate: si applica il vecchio regime per le anzianità pregresse e il nuovo regime solo per le contribuzioni future.
Perché gli interventi dei privati sono stati dichiarati inammissibili?
Perché nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono intervenire solo le parti del giudizio a quo e il Presidente del Consiglio dei ministri; i privati estranei al giudizio principale non hanno titolo per intervenire.
Norme collegate
- Art. 38 della Costituzione — diritto alla previdenza sociale, parametro principale
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
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