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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 124/2008 (il cosiddetto «Lodo Alfano»), che sospendeva automaticamente i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio. La norma viola il principio di uguaglianza perché introduce un’immunità non prevista dalla Costituzione.

Di cosa si tratta

Nel 2008 il Parlamento approvava la legge n. 124, che sospendeva automaticamente i processi penali pendenti nei confronti dei titolari delle quattro più alte cariche dello Stato per tutta la durata del mandato. La legge era applicata anche ai processi in corso, compreso quello a carico dell’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi presso il Tribunale di Milano. Quest’ultimo sollevava questione di legittimità costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 7 dell’art. 1 della legge n. 124/2008, in riferimento agli artt. 3, 136 e 138 della Costituzione, sostenendo che la norma introduceva un’immunità non prevista dalla Costituzione e violava il principio di uguaglianza.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’intero art. 1 della legge n. 124/2008 per violazione dell’art. 3 Cost.: la sospensione automatica dei processi introduce un privilegio irragionevole, non fondato su una previsione costituzionale espressa, a favore di quattro soggetti rispetto alla generalità dei cittadini. La Corte dichiara inoltre inammissibili le questioni sollevate dal GIP di Roma (in riferimento agli artt. 3, 111, 112 e 138 Cost.).

Il principio

Le immunità e le prerogative dei titolari di cariche istituzionali possono essere introdotte solo dalla Costituzione o in conformità a essa; una legge ordinaria non può creare eccezioni al principio di uguaglianza davanti alla giurisdizione penale senza una copertura costituzionale espressa.

Domande e risposte

Cosa prevedeva il cosiddetto «Lodo Alfano»?

La legge n. 124/2008 disponeva la sospensione automatica di tutti i processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio per tutta la durata della carica, anche per fatti anteriori all’assunzione della carica stessa.

Perché la Corte ha dichiarato la norma incostituzionale?

Perché la Costituzione disciplina in modo tassativo i casi di prerogative e immunità (artt. 90, 96 Cost.); una legge ordinaria non può aggiungere ulteriori casi di sottrazione alla giurisdizione penale, pena la violazione dell’art. 3 Cost. (uguaglianza davanti alla legge).

Il Presidente della Repubblica era compreso nella norma?

Sì, formalmente era incluso, ma la Costituzione già prevede all’art. 90 la non responsabilità del Presidente per atti compiuti nell’esercizio delle funzioni; per le cariche diverse, invece, mancava una previsione costituzionale analoga.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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