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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 667, comma 4, e 672 c.p.p., nella parte in cui consentono di applicare amnistia e indulto d’ufficio e senza formalità. La disciplina è compatibile con i parametri costituzionali invocati: diritto di difesa, parità, rieducazione, imparzialità.

Di cosa si tratta

Il GIP del Tribunale di Forlì dubitava che applicare l’indulto d’ufficio, senza instaurare un contraddittorio formale con il condannato, violasse i suoi diritti processuali. La Cassazione aveva stabilito, in sede di attribuzione di competenza, che il procedimento poteva svolgersi «senza formalità» e dunque d’ufficio. Il GIP chiedeva alla Corte se tale interpretazione fosse costituzionalmente ammissibile.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione combinata degli artt. 667, comma 4, e 672 c.p.p., nella parte in cui – secondo l’interpretazione vincolante della Cassazione – consente di applicare amnistia e indulto d’ufficio e senza formalità, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, primo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, 101, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione. Il procedimento semplificato di cui agli artt. 667, comma 4, e 672 c.p.p. è applicabile in favore del condannato, il quale può comunque opporsi; non sussiste pertanto la lesione dei diritti di difesa, di parità o di rieducazione denunciata dal rimettente.

Il principio

L’applicazione d’ufficio dell’amnistia e dell’indulto attraverso il procedimento semplificato previsto dal codice di procedura penale è conforme alla Costituzione, poiché il beneficio opera in favore del condannato e la possibilità di opposizione garantisce il contraddittorio.

Domande e risposte

Cosa significa applicare l’indulto «d’ufficio»?

Significa che il giudice dell’esecuzione può concedere il beneficio autonomamente, senza che il condannato ne faccia richiesta esplicita, seguendo il procedimento semplificato degli artt. 667 e 672 c.p.p.

Il condannato può difendersi se non vuole l’applicazione del beneficio?

Sì: la legge gli riconosce la facoltà di opporsi all’applicazione, garantendo così il rispetto del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.

Perché il GIP di Forlì aveva sollevato la questione?

Perché la Cassazione, in una sentenza attributiva di competenza che lo vincolava, aveva affermato che il procedimento si svolge senza formalità e d’ufficio, e il GIP dubitava della compatibilità di tale regola con i diritti costituzionali del condannato.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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