Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 621 c.p.c. e 2729 c.c., nella parte in cui esclude la prova per presunzioni semplici nell’opposizione di terzo all’esecuzione. Il Tribunale di Torino non ha motivato adeguatamente perché la questione fosse rilevante nel giudizio a quo, né come la norma impedisse concretamente l’accertamento della proprietà dei beni pignorati.
Di cosa si tratta
Nel corso di un’esecuzione forzata, la madre del debitore esecutato si oppone al pignoramento dei beni situati nella casa familiare, sostenendo di esserne la proprietaria. Non disponendo di documenti con data certa anteriore al pignoramento, tenta di provare la propria proprietà attraverso presunzioni semplici legate alla convivenza con il figlio. Il Tribunale di Torino dubita che l’art. 621 c.p.c., vietando la prova testimoniale, escluda implicitamente anche la prova per presunzioni, rendendo impossibile la tutela del terzo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 621 c.p.c. e 2729 c.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui vieta la prova per presunzioni semplici anche quando il diritto di proprietà del terzo opponente sia reso verosimile dal rapporto di convivenza tra il terzo-genitore e il figlio debitore esecutato.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza: il Tribunale non ha chiarito se l’esclusione della prova per presunzioni fosse effettivamente impeditiva della definizione del giudizio a quo nel concreto, né ha adeguatamente esplorato le possibili interpretazioni della norma in senso costituzionalmente orientato.
Il principio
Il giudice rimettente non può sollevare questione di legittimità senza aver prima verificato se la norma censurata, interpretata in modo conforme alla Costituzione, consenta comunque di definire il giudizio: solo quando l’interpretazione adeguatrice sia impossibile la questione diviene rilevante e ricevibile dalla Corte.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 621 c.p.c. per il terzo che vuole rivendicare beni pignorati?
L’art. 621 c.p.c. impone al terzo opponente di provare il proprio diritto sui beni con atti aventi data certa anteriore al pignoramento, vietando la prova testimoniale. La giurisprudenza di Cassazione consolidata al 2009 riteneva che tale divieto escludesse anche la prova per presunzioni semplici.
Il genitore convivente con il figlio debitore può difendersi dal pignoramento?
Sì, ma deve disporre di prove documentali con data certa (rogito notarile, fatture, estratti conto) anteriori al pignoramento. La sola convivenza o la materiale presenza dei beni nella casa familiare non è sufficiente, secondo l’interpretazione dominante al momento di questa pronuncia.
Questa ordinanza ha chiuso definitivamente la questione?
No: la dichiarazione di inammissibilità non esclude che la questione possa essere riproposta in modo tecnicamente corretto. Peraltro, la disciplina è poi stata modificata dal legislatore nel contesto della riforma dell’esecuzione civile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, parametro evocato
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro evocato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.