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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità dell’art. 1, comma 796, lettera o), della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), che impone uno sconto sulle tariffe di rimborso delle prestazioni rese dalle strutture private accreditate per conto del Servizio sanitario nazionale. Lo Stato può fissare tetti di spesa sanitaria con strumenti di carattere transitorio, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2007 ha stabilito che le prestazioni erogate da strutture private accreditate per conto del SSN siano remunerate applicando uno sconto sulle tariffe del decreto ministeriale 22 luglio 1996. Numerosi TAR (Puglia, Lazio, Calabria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia) hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale, sostenendo che lo Stato non potesse dettare in modo così puntuale le tariffe regionali e che lo sconto ledesse la redditività delle strutture private. Tre TAR hanno impugnato anche l’analoga norma della Regione Puglia.

La questione di legittimità costituzionale

Tredici ordinanze di TAR diversi hanno sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 41, 97, 103, 113, 117 terzo comma e 119 Cost. Secondo i rimettenti, la norma statale avrebbe determinato puntualmente le tariffe senza rispettare il riparto di competenze concorrenti in materia sanitaria e senza svolgere un’adeguata istruttoria sulla congruenza economica dello sconto.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondate le questioni. La norma costituisce un legittimo principio di coordinamento della finanza pubblica: ha carattere transitorio, riguarda un rilevante aggregato di spesa sanitaria concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni, e lascia alle Regioni la facoltà di stabilire tariffe superiori a proprio carico. Non viola i parametri costituzionali evocati.

Il principio

Lo Stato può legittimamente imporre, con norma di principio avente carattere transitorio, uno sconto sulle tariffe di rimborso delle strutture private accreditate, purché l’obiettivo sia il contenimento di una voce rilevante della spesa sanitaria in attuazione del patto di stabilità interno, e senza escludere l’autonomia regionale di integrare le tariffe con risorse proprie.

Domande e risposte

Le strutture private accreditate possono contestare le tariffe fissate per legge?

Possono farlo davanti al giudice amministrativo, ma la Corte ha chiarito che la legge finanziaria del 2007 non ha violato la Costituzione: il legislatore statale ha il potere di coordinare la finanza pubblica fissando obiettivi di contenimento della spesa sanitaria, anche se ciò incide sulla remunerazione delle strutture private.

Le Regioni possono pagare di più rispetto allo sconto statale?

Sì: la norma statale fissa un tetto minimo di sconto ma non impedisce alle Regioni di stabilire tariffe più alte, puramente a carico dei propri bilanci regionali. La Corte ha valorizzato questa residua autonomia regionale come elemento che esclude la violazione del Titolo V.

Che cos’è la legge finanziaria 2007 e perché conteneva norme sulle tariffe sanitarie?

La legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) è la legge di bilancio approvata per l’anno 2007. Il suo art. 1, comma 796, lettera o), interveniva sulle tariffe SSN nell’ambito di misure più ampie di contenimento della spesa pubblica, in attuazione del patto di stabilità interno concordato con le Regioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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