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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 57 del d.P.R. n. 602/1973 – che limita l’opposizione all’esecuzione esattoriale – sollevata dal giudice di pace di Marcianise. Il rimettente non ha descritto la fattispecie concreta del giudizio, omissione che rende impossibile il controllo di ammissibilità.
Di cosa si tratta
L’art. 57 del d.P.R. n. 602/1973 disciplina l’opposizione all’esecuzione esattoriale, escludendo o limitando alcune forme di opposizione previste dal codice di procedura civile nei procedimenti di riscossione coattiva delle imposte. Un contribuente, nel corso di un giudizio civile davanti al giudice di pace di Marcianise, contesta la procedura esecutiva avviata da Equitalia. Il giudice dubita della costituzionalità della norma, che — secondo il rimettente — impedirebbe al cittadino di far valere le proprie ragioni in sede di opposizione.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice di pace di Marcianise ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui esclude la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. in materia di riscossione esattoriale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione per omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo: il rimettente si è limitato ad affermare in astratto che la norma «non permette al singolo cittadino di far valere le proprie ragioni», senza indicare i fatti concreti del giudizio principale né motivare adeguatamente la rilevanza. Peraltro, l’Avvocatura dello Stato aveva già segnalato che la norma non esclude del tutto l’opposizione all’esecuzione da parte del debitore.
Il principio
Il giudice rimettente non può sollevare una questione di legittimità costituzionale in termini puramente astratti: deve descrivere con precisione i fatti del giudizio principale e spiegare in che modo la norma censurata incide sulla sua definizione. L’omissione di questi requisiti determina la manifesta inammissibilità della questione.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 57 del d.P.R. n. 602/1973 sull’opposizione all’esecuzione?
L’art. 57 stabilisce che nei confronti del concessionario della riscossione non sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione) né le opposizioni agli atti esecutivi che riguardino la regolarità formale del titolo esecutivo. Restano invece esperibili le opposizioni per vizi degli atti esecutivi successivi al pignoramento.
Il contribuente può contestare la riscossione coattiva?
Sì, ma attraverso gli strumenti specificamente previsti dalla normativa tributaria (ricorso alle commissioni tributarie, opposizione ai sensi dell’art. 57 per vizi degli atti esecutivi successivi al pignoramento). La norma impugnata non elimina ogni forma di tutela, ma circoscrive il perimetro dei rimedi esperibili rispetto al regime ordinario del codice di procedura civile.
Perché la questione è inammissibile e non infondata?
Perché la Corte non ha potuto valutare il merito: senza la descrizione del caso concreto non è possibile verificare se la norma sia stata davvero applicata nel giudizio principale e se la sua eventuale illegittimità ne cambierebbe l’esito. L’inammissibilità non implica alcun giudizio di fondatezza della questione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, parametro evocato
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro evocato
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.