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La Corte dichiara manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione relativa all’art. 1 della legge n. 45/1990 sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi dei liberi professionisti, sollevata dalla Corte dei conti della Regione Siciliana. Dichiara invece manifestamente infondata la questione sull’art. 2 della medesima legge, in materia di calcolo della riserva matematica.

Di cosa si tratta

Una dipendente pubblica collocata in pensione chiede la ricongiunzione dei periodi contributivi maturati presso una cassa professionale al regime previdenziale dell’INPDAP, ai sensi della legge n. 45/1990. L’INPDAP applica per il calcolo della riserva matematica le tabelle del 1981, più aggiornate di quelle del 1964. La pensionata impugna il calcolo sostenendo che andrebbero utilizzate le tabelle del 1964, più favorevoli. La Corte dei conti della Regione Siciliana dubita della costituzionalità della legge, nella parte in cui non prevede l’applicazione uniforme delle stesse tabelle a tutti i dipendenti pubblici.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte dei conti – sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, nella parte in cui non prevedono che a tutti i dipendenti pubblici che chiedano la ricongiunzione siano applicati i coefficienti delle tabelle di cui all’art. 13 della legge n. 1338/1962 (approvate con d.m. 27 gennaio 1964), anziché quelli delle tabelle del decreto ministeriale del 19 febbraio 1981.

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1 (per omessa motivazione sulla rilevanza) e manifestamente infondata la questione sull’art. 2: la scelta del legislatore di aggiornare i coefficienti attuariali con tabelle più recenti rientra nella sua discrezionalità e non viola il principio di eguaglianza, non essendo irragionevole applicare parametri attuariali aggiornati alla realtà demografica ed economica.

Il principio

Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella determinazione dei coefficienti attuariali per il calcolo della riserva matematica previdenziale: la scelta di aggiornare le tabelle di riferimento non produce una disparità di trattamento irragionevole, poiché i nuovi coefficienti riflettono una diversa realtà demografica ed economica e si applicano in modo uniforme a tutti coloro che chiedono la ricongiunzione in data successiva all’aggiornamento.

Domande e risposte

Che cos’è la ricongiunzione dei periodi assicurativi?

La ricongiunzione consente al lavoratore che abbia maturato contributi presso diversi enti previdenziali (es. casse professionali e INPS o INPDAP) di unificarli in un’unica posizione, pagando all’ente destinatario una riserva matematica calcolata in base all’età e all’importo dei contributi trasferiti.

Perché le tabelle attuariali influenzano il costo della ricongiunzione?

La riserva matematica è il capitale che l’ente ricevente deve accantonare per far fronte alle future prestazioni pensionistiche. I coefficienti attuariali determinano tale importo in base all’aspettativa di vita e ai tassi di rendimento attesi: tabelle più aggiornate riflettono la maggiore longevità attuale e producono riserve più elevate.

Cosa cambia con questa pronuncia per chi vuole ricongiungersi?

Nulla cambia nella disciplina vigente: la Corte conferma la legittimità costituzionale dell’applicazione delle tabelle aggiornate del 1981 e non impone al legislatore di tornare alle tabelle del 1964. Chi chiede la ricongiunzione deve fare i conti con i coefficienti in vigore al momento della domanda.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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