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La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 336 c.c. nella parte in cui non consente al tribunale per i minorenni di nominare d’ufficio un curatore al minore quando nessuno esercita l’azione di decadenza o limitazione della potestà genitoriale. Il Tribunale per i minorenni di Ancona non aveva sufficientemente motivato la rilevanza e la non manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

Il Tribunale per i minorenni di Ancona era intervenuto d’urgenza per tutelare una minore con comportamenti devianti e genitori inadeguati, collocandola in una comunità. Il PM aveva poi chiesto l’archiviazione del procedimento, ritenendo le condotte dei genitori semplici “inadeguatezze” e non “gravi carenze” ex artt. 330 ss. c.c. Senza che il PM o le parti proposero azione di potestà, il provvedimento d’urgenza del tribunale sarebbe caduto. Il giudice chiedeva di poter nominare d’ufficio un curatore per valutare se proporre l’azione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale per i minorenni di Ancona ha sollevato questione di legittimità dell’art. 336 c.c., nella parte in cui non prevede il potere del tribunale di nominare d’ufficio un curatore al minore in caso di urgenza e di inerzia di tutti i legittimati all’azione, in riferimento agli artt. 3, 30 e 31 Cost., ritenendo inadeguata la tutela del minore se nessuna parte intraprende l’azione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile la questione. Il rimettente non aveva sufficientemente dimostrato la rilevanza: non era chiaro se il provvedimento d’ufficio già adottato (collocamento in comunità) potesse sopravvivere senza l’esercizio dell’azione da parte dei legittimati, né se la nomina di un curatore avrebbe realmente modificato la situazione giuridica della minore. Anche la non manifesta infondatezza non era adeguatamente sviluppata.

Il principio

La questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante nel giudizio principale: il rimettente deve dimostrare che l’eventuale accoglimento modificherebbe concretamente la situazione giuridica oggetto del procedimento. In materia di tutela dei minori, la Corte non può supplire a carenze argomentative del giudice rimettente, anche quando la tutela del minore sia in gioco.

Domande e risposte

Chi può esercitare l’azione ex art. 336 c.c.?

Secondo il testo vigente, l’azione per la decadenza dalla potestà genitoriale (art. 330 c.c.) e per la sua limitazione (art. 333 c.c.) può essere esercitata dall’altro genitore, dai parenti entro il quarto grado o dal pubblico ministero. Il tribunale interviene solo su impulso di tali soggetti, salvo che si tratti di provvedimenti urgenti e temporanei (art. 336, secondo comma).

Perché il giudice voleva nominare un curatore?

L’idea del rimettente era di creare un soggetto terzo — il curatore — che valutasse in modo indipendente se fosse opportuno proporre l’azione di decadenza/limitazione della potestà, superando l’inerzia sia del PM sia dei parenti. In assenza di un’azione formale, i provvedimenti urgenti del tribunale sarebbero infatti destinati a caducarsi.

La tutela del minore è adeguata nel sistema attuale?

La questione sollevata dal rimettente è una delle più delicate del diritto minorile: la dipendenza dei procedimenti dall’iniziativa di soggetti privati o del PM può lasciare minori in situazioni di pericolo quando nessuno agisce. La riforma della filiazione del 2013 (d.lgs. n. 154/2013) ha parzialmente ampliato i poteri d’ufficio del tribunale, ma il tema resta aperto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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