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La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 9, comma 2, della legge n. 1423/1956 sulle misure di prevenzione, che prevede la reclusione da uno a cinque anni per chi viola gli obblighi della sorveglianza speciale. La pena non è sproporzionata rispetto al fine rieducativo perché il divario tra minimo e massimo edittale consente al giudice di graduarla alle singole violazioni.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Caltanissetta aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, della legge n. 1423/1956 sulle misure di prevenzione, come sostituito dall’art. 14 del d.l. n. 144/2005 (misure antiterrorismo), nella parte in cui prevede la reclusione da uno a cinque anni per chi, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non rispetti gli obblighi e le prescrizioni imposte. Il giudice rimettente riteneva la pena sproporzionata rispetto al disvalore delle violazioni, che possono essere anche di lieve entità.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Caltanissetta ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, della legge n. 1423/1956, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede la reclusione da uno a cinque anni per l’inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha innanzitutto escluso la comparabilità tra la norma impugnata e l’art. 47-ter, ottavo comma, dell’ordinamento penitenziario, richiamato dal rimettente come tertium comparationis: le due fattispecie non presentano alcuna omogeneità. Ha poi escluso la violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost., rilevando che il consistente divario tra minimo e massimo edittale (da uno a cinque anni) rende il trattamento punitivo sufficientemente flessibile per adeguarsi al diverso disvalore delle singole violazioni.
Il principio
Una norma penale non viola la finalità rieducativa della pena quando prevede un divario significativo tra minimo e massimo edittale che consenta al giudice di graduare la sanzione in relazione alla gravità del fatto concreto. La manifesta sproporzione non può essere dedotta dalla mera ampiezza della cornice edittale, quando questa risponde alla necessità di coprire condotte di disvalore molto differente.
Domande e risposte
Cosa è la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno?
La sorveglianza speciale è una misura di prevenzione personale che il Tribunale può applicare a persone ritenute socialmente pericolose. Comporta una serie di prescrizioni (obbligo di presentarsi periodicamente alla polizia, divieto di allontanarsi dal comune, orari di rientro) che, se violate, costituiscono reato. L’obbligo o divieto di soggiorno ne è una variante più restrittiva.
Perché la Corte non ha ritenuto sproporzionata la pena da 1 a 5 anni?
Perché l’ampio divario tra minimo e massimo edittale consente al giudice di modulare la pena in funzione della gravità della singola violazione: una violazione minore (es. ritardo nel rientro serale) può essere punita con il minimo, mentre una violazione grave e reiterata giustifica pene più severe. La flessibilità della cornice edittale esclude la manifesta sproporzione.
La norma è ancora vigente?
La disciplina delle misure di prevenzione personali è stata successivamente riformata con il d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia). Per la norma attuale sulle conseguenze penali dell’inosservanza degli obblighi di sorveglianza speciale è necessario verificare il testo vigente del Codice antimafia.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro evocato
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena, secondo parametro
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.