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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 267 del codice di procedura penale in materia di decreto di autorizzazione delle intercettazioni. Il Tribunale di Enna chiedeva che il decreto privo di firma del giudice fosse nullo, ma non descriveva adeguatamente la fattispecie concreta, impedendo di verificare la rilevanza della questione nel giudizio a quo.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Enna aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 267 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedeva che il decreto di autorizzazione delle intercettazioni dovesse contenere, a pena di nullità, la sottoscrizione del giudice. Nel processo a quo erano state prodotte intercettazioni autorizzate con un decreto che risultava privo di firma, e il giudice rimettente dubitava della validità di tali prove.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Enna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 267 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 15 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva che il decreto di autorizzazione delle intercettazioni dovesse essere sottoscritto dal giudice a pena di nullità.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva descritto adeguatamente la fattispecie concreta del giudizio a quo, rendendo impossibile verificare se la questione fosse effettivamente rilevante. Inoltre, il giudice rimettente non aveva preso in considerazione gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui il difetto di sottoscrizione sarebbe causa di nullità in applicazione di principi generali già ricavabili dal codice di rito, senza necessità di un intervento additivo della Corte.
Il principio
La descrizione carente della fattispecie concreta del giudizio a quo, che impedisce di verificare l’effettiva rilevanza della questione, determina la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. Il rimettente deve inoltre confrontarsi con gli orientamenti giurisprudenziali esistenti prima di chiedere un intervento additivo della Corte.
Domande e risposte
Un’intercettazione autorizzata con decreto non firmato dal giudice è valida?
La Corte non si è pronunciata nel merito. Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata nell’ordinanza, il difetto di sottoscrizione potrebbe già essere causa di nullità in applicazione di principi generali del codice di rito (art. 546, comma 3, c.p.p.), senza necessità di un intervento della Corte Costituzionale. La questione spetta alla giurisprudenza ordinaria.
Perché la rilevanza della questione deve essere descritta adeguatamente?
La rilevanza è il collegamento tra la questione di legittimità e il giudizio in corso: la Corte deve poter verificare che la norma impugnata sia effettivamente applicabile al caso concreto e che la sua eventuale illegittimità inciderebbe sull’esito del giudizio. Se la fattispecie non è descritta, la Corte non può compiere questa verifica e la questione è inammissibile.
L’art. 267 c.p.p. è stato successivamente modificato sul punto delle firme?
La Corte non si è pronunciata nel merito. Per la normativa attuale sulle formalità del decreto di autorizzazione delle intercettazioni è necessario verificare il testo vigente dell’art. 267 c.p.p. e la giurisprudenza più recente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro evocato
- Art. 15 della Costituzione — libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.