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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 265/1992, che impone ai docenti bibliotecari del Conservatorio di Bolzano l’orario di servizio del personale amministrativo (38 ore settimanali), anziché quello di 12 ore previsto dall’art. 15 del r.d. n. 1945/1930 per i docenti. La norma attua lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e non viola la Costituzione.
Di cosa si tratta
Un docente bibliotecario del Conservatorio di Bolzano lamentava di svolgere 38 ore settimanali di lavoro, come il personale amministrativo, invece delle 12 ore previste per i docenti degli altri conservatori nazionali. Riteneva che questa disparità violasse il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e il diritto a una retribuzione proporzionata (art. 36 Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 265/1992 in riferimento agli artt. 3, 36 e 70 e seguenti Cost., nonché all’art. 107 del d.P.R. n. 670/1972 (Statuto speciale). La tesi era che la norma introducesse una disparità di trattamento ingiustificata e che la sua adozione attraverso il procedimento di attuazione dello Statuto speciale fosse irregolare, in quanto la materia non riguardava l’insegnamento in lingua tedesca.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate tutte le censure. Per la violazione dell’art. 3 Cost., ha chiarito che le 12 ore settimanali di cui all’art. 15 del r.d. n. 1945/1930 si riferiscono solo alle attività didattiche in senso stretto e non all’orario complessivo di servizio dei docenti, che comprende anche attività di ricerca, documentazione e partecipazione agli organi collegiali. Per la violazione degli artt. 70 e ss. Cost. e dell’art. 107 Statuto, ha ritenuto che la norma attuasse effettivamente gli artt. 89 e 100 dello Statuto (riserva proporzionale dei posti per gruppi linguistici), consentendo la presenza di due docenti bibliotecari di lingue diverse.
Il principio
Le norme di attuazione degli statuti regionali speciali possono avere contenuto praeter legem, integrando le disposizioni statutarie, purché corrispondano alla finalità di attuare lo Statuto. La previsione di due docenti bibliotecari bilingui nel Conservatorio di Bolzano risponde alla garanzia della proporzionalità linguistica prevista dallo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.
Domande e risposte
Perché i docenti bibliotecari di Bolzano lavorano più ore degli altri?
La norma impugnata li assoggetta all’orario del personale amministrativo (38 ore) anziché a quello delle sole attività didattiche (12 ore). La ragione, secondo la Corte, è che il loro ruolo è essenzialmente di servizio bibliotecario bilingue, non di insegnamento in senso stretto.
Cosa sono le norme di attuazione degli Statuti speciali?
Sono decreti legislativi adottati con una procedura speciale che coinvolge Commissioni paritetiche Stato-Regione. Hanno forza di legge e possono disciplinare materie che gli Statuti non regolano espressamente, purché in funzione della loro attuazione.
Il principio di proporzionalità etno-linguistica si applica anche ai conservatori?
Sì. Lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige prevede la riserva e la ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti negli uffici statali nella Provincia di Bolzano. Il Conservatorio di Bolzano, in quanto istituzione statale, rientra in questa disciplina.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, principale parametro invocato dal rimettente per la disparità di trattamento tra docenti
- Art. 36 della Costituzione — diritto alla retribuzione proporzionata al lavoro prestato, secondo parametro invocato
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