Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara parzialmente incostituzionale l’art. 240 c.p.p. sulla procedura di distruzione di documenti acquisiti illegalmente: i commi 4 e 5 sono illegittimi nella parte in cui non garantiscono il contraddittorio secondo il modello dell’incidente probatorio (art. 401 c.p.p.); il comma 6 è illegittimo nella parte in cui vieta anche la menzione delle circostanze di acquisizione illecita nel verbale.
Di cosa si tratta
Il caso nacque dall’indagine sul c.d. “sistema Telecom-Pirelli”: una rete di spionaggio illegale che raccoglieva dati personali riservati attraverso funzionari corrotti e agenti delle forze dell’ordine. Sequestrando i supporti digitali contenenti queste informazioni illecite, il GIP del Tribunale di Milano doveva decidere se distruggerli immediatamente secondo la procedura dell’art. 240 c.p.p. (introdotta dal d.l. n. 259/2006). Il GIP dubitava che tale procedura violasse il diritto di difesa e l’obbligo di azione penale.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Milano, e poi anche il GIP di Vibo Valentia, avevano sollevato questioni di legittimità dei commi 3-6 dell’art. 240 c.p.p. in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, 111 e 112 Cost. La procedura di distruzione era ritenuta troppo rapida (udienza entro 48 ore dalla richiesta), priva di adeguato contraddittorio e tale da compromettere le prove necessarie per il processo principale.
La decisione della Corte
La Corte accoglie parzialmente le questioni: dichiara illegittimi i commi 4 e 5 nella parte in cui non prevedono il contraddittorio secondo l’art. 401 c.p.p. (incidente probatorio), e il comma 6 nella parte in cui vieta persino la menzione nel verbale delle modalità di acquisizione illecita dei documenti. Dichiara inammissibili le questioni sollevate dal GIP di Vibo Valentia e, in parte, quelle del GIP di Milano su profili diversi.
Il principio
Anche quando si procede alla distruzione di materiale acquisito illegalmente, il contraddittorio è un requisito costituzionalmente necessario. La procedura di cui all’art. 240 c.p.p. deve garantire alle parti la possibilità di interloquire secondo modalità equiparabili all’incidente probatorio, e il verbale deve poter contenere almeno la descrizione delle circostanze di acquisizione illecita, indispensabile per il processo principale.
Domande e risposte
Perché la legge prevedeva la distruzione immediata dei dossier?
Il d.l. n. 259/2006 voleva impedire che documenti acquisiti illegalmente (come i dossier del caso Telecom) potessero essere pubblicati o utilizzati prima della loro distruzione, tutelando la riservatezza dei soggetti spiati. La procedura rapidissima (udienza entro 48 ore, delibera ed esecuzione immediata) serviva a chiudere il rischio di pubblicazione in tempi strettissimi.
Cosa comporta il contraddittorio nel procedimento di distruzione?
Grazie alla pronuncia della Corte, prima di distruggere i supporti devono essere garantite alle parti — pubblico ministero, persone offese, difensori degli indagati — le stesse forme di partecipazione previste per l’incidente probatorio: deposizione di atti, audizioni, possibilità di interlocuzione prima della delibera di distruzione.
Perché era importante che il verbale potesse citare le modalità di acquisizione?
Le circostanze in cui i documenti erano stati illegalmente acquisiti (chi li aveva ordinati, come erano stati ottenuti, da chi erano stati consegnati) costituivano prove essenziali per i reati contestati nel procedimento principale (associazione per delinquere, corruzione, rivelazione di segreti di ufficio). Vietarne ogni menzione nel verbale avrebbe privato il processo delle prove necessarie ad accertare le responsabilità.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e di partecipazione al procedimento di distruzione
- Art. 111 della Costituzione — principio del contraddittorio nel processo penale
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.