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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal partito politico Lista Consumatori C.O.D.A.CONS. contro Camera e Senato, in relazione alla legge elettorale europea che introduceva la soglia di sbarramento del 4%. I partiti politici non sono «poteri dello Stato» ai fini dell’art. 134 Cost. e non possono quindi sollevare simili conflitti.

Di cosa si tratta

Un partito politico minore, candidato alle elezioni europee del giugno 2009, ha contestato la modifica della legge elettorale che introduceva la soglia di sbarramento del 4% per l’accesso ai seggi del Parlamento europeo. Il partito sosteneva che tale modifica, avvenuta a campagna elettorale già avviata, violasse i principi di eguaglianza e di libertà di associazione politica.

La questione di legittimità costituzionale

Il ricorso era un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dalla Lista Consumatori C.O.D.A.CONS. contro Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, in relazione all’approvazione della legge modificativa della legge n. 18 del 1979 sull’elezione dei parlamentari europei. Il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 1, 3, 48 e 49 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso sia sul piano soggettivo sia su quello oggettivo. Sul piano soggettivo, i partiti politici sono organizzazioni della società civile cui le leggi ordinarie attribuiscono talune funzioni pubbliche, ma non sono «poteri dello Stato» nel senso richiesto dall’art. 134 Cost. per la legittimazione attiva al conflitto (conf. ord. n. 79/2006). Sul piano oggettivo, gli atti impugnati, preordinati ad avviare il procedimento legislativo, non erano idonei a produrre l’effetto lesivo lamentato.

Il principio

I partiti politici non possono essere qualificati come organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà di un potere dello Stato: essi appartengono alla società civile e non all’organizzazione costituzionale dello Stato. Di conseguenza non sono legittimati a sollevare conflitti di attribuzione tra poteri, nemmeno quando lamentino lesioni connesse all’esercizio del procedimento legislativo.

Domande e risposte

Un partito politico può ricorrere alla Corte costituzionale per conflitto tra poteri?

No. I partiti politici sono enti della società civile, non poteri dello Stato. L’art. 134 Cost. riserva il conflitto tra poteri agli organi costituzionali dello Stato, categoria in cui non rientrano i partiti.

La soglia di sbarramento del 4% per le elezioni europee è costituzionale?

La Corte non ha potuto pronunciarsi nel merito in questo giudizio, perché il ricorso era inammissibile. La questione della legittimità costituzionale della soglia di sbarramento resta quindi aperta rispetto a questo procedimento.

Cosa succede se la legge elettorale viene modificata a campagna già avviata?

Non esiste un divieto assoluto di modificare le regole elettorali dopo l’avvio delle procedure. I partiti che ne subiscono le conseguenze possono sollevare questioni di legittimità costituzionale, ma solo attraverso i soggetti legittimati (giudici remittenti, Regioni, Stato), non in via diretta.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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