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Con ordinanza n. 77 del 2009 la Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità di art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. Il parametro costituzionale invocato: art. 3 Cost., art. 24 Cost., art. 42 Cost.. La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.
Di cosa si tratta
La Corte Costituzionale è stata chiamata a decidere sulla legittimità costituzionale di art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. La questione è sorta nell’ambito di un giudizio nel quale il giudice rimettente ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
La questione riguarda art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. Il parametro costituzionale invocato è: art. 3 Cost., art. 24 Cost., art. 42 Cost.. Il giudice rimettente è il Giudice dell.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.
Il principio
il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, dubita – in riferimento agli artt.
Domande e risposte
Che cosa ha deciso la Corte Costituzionale con questa ordinanza?
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.
Qual è la norma oggetto di scrutinio?
La Corte ha esaminato art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973.
Quali articoli della Costituzione sono stati invocati come parametro?
Il rimettente ha invocato: art. 3 Cost., art. 24 Cost., art. 42 Cost..
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e accesso alla giustizia
- Art. 42 della Costituzione — Proprietà privata e sua funzione sociale
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