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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione), che incrimina lo straniero già espulso trovato nuovamente nel territorio dello Stato, nella parte in cui non contiene la clausola «senza giustificato motivo». L’eterogeneity delle due fattispecie (reingresso e inottemperanza all’ordine del questore) giustifica la differenza di disciplina.

Di cosa si tratta

Un cittadino romeno era stato espulso dall’Italia nel 2005. Nel 2006 era rientrato nel territorio nazionale, essendo nel frattempo sua madre rimasta coinvolta in un incidente stradale e lui stesso avendo tentato il suicidio in Romania. Era stato tratto in arresto per il reato di reingresso abusivo. Il Tribunale di Ivrea riteneva ingiusto che, a differenza del reato di inottemperanza all’ordine del questore (art. 14 comma 5-ter), il reato di reingresso non prevedesse la clausola del «giustificato motivo».

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Ivrea ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui non contiene la clausola «senza giustificato motivo», in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Le due fattispecie comparate (inottemperanza all’ordine del questore ex comma 5-ter e reingresso abusivo ex comma 5-quater) sono eterogenee: la prima è un comportamento omissivo dell’espulso che non parte; la seconda è un comportamento commissivo (rientrare dopo essere stato coattivamente allontanato). La scelta del legislatore di riconoscere la clausola del giustificato motivo solo per la prima è razionale e non manifestamente irragionevole.

Il principio

Il raffronto tra fattispecie normative ai fini del giudizio di ragionevolezza deve riguardare fattispecie omogenee. Se le fattispecie sono strutturalmente diverse, la diversità di disciplina è di per sé giustificata. Lo straniero già espulso con accompagnamento coattivo che voglia rientrare può ottenere l’autorizzazione, e in caso di urgenza le cause di giustificazione generali del codice penale possono già offrire tutela.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 14, comma 5-quater, del Testo unico immigrazione?

Prevede che lo straniero già espulso mediante accompagnamento alla frontiera (ai sensi del comma 5-ter) che venga trovato nel territorio dello Stato commetta un delitto punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Perché l’altro reato (comma 5-ter) prevede il «giustificato motivo» e questo no?

Perché l’inottemperanza all’ordine del questore di lasciare il territorio è prevista solo quando non è possibile l’espulsione coattiva: è un reato omissivo in cui l’interessato è ancora in Italia. Il giustificato motivo serve come valvola di sicurezza per situazioni in cui partire sia obiettivamente impossibile. Nel reingresso abusivo, lo straniero è già stato portato via dalla forza pubblica e sceglie attivamente di tornare.

Come può difendersi uno straniero espulso che voglia rientrare per motivi urgenti?

Può richiedere autorizzazione al rientro. In caso di urgenza estrema, le ordinarie cause di giustificazione del codice penale (stato di necessità, forza maggiore) possono già coprire le situazioni più gravi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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