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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 166 del 2006 in materia di concorso notarile. La disposizione transitoria, che riconosce il diritto all’ammissione senza preselezione solo a chi ha superato l’ultima (e non anche la penultima) prova di preselezione informatica prima del decreto, non è irragionevole.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 166 del 2006 ha riformato il concorso notarile, prevedendo che il superamento della prova di preselezione informatica consenta l’ammissione diretta alle prove scritte non solo del concorso corrente ma anche dei due successivi. La norma transitoria ha attribuito questo beneficio solo a chi aveva superato l’ultima preselezione prima del decreto, escludendo chi aveva superato la penultima (risalente al 2002).
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 166 del 2006, nella parte in cui riconosce il beneficio dell’esonero dalla preselezione solo a chi ha superato l’ultima e non anche chi ha superato la penultima prova preselettiva prima dell’entrata in vigore del decreto, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. Il legislatore ha ampia discrezionalità nel dettare la disciplina transitoria nel passaggio da un regime all’altro. La scelta di limitare il beneficio a chi ha superato l’ultima preselezione (e non la penultima, risalente a quattro anni prima) non è irragionevole: il lungo lasso di tempo intercorso può ragionevolmente far presumere che la preparazione del candidato sia nel frattempo diminuita o sia mutato il contesto ordinamentale.
Il principio
Nel dettare la disciplina transitoria in occasione di riforme normative, il legislatore ha discrezionalità ampia nei limiti della ragionevolezza e del rispetto di posizioni soggettive già maturate. La collocazione nel tempo degli atti o fatti può giustificare un trattamento differenziato, senza che ciò integri una violazione dell’art. 3 Cost.
Domande e risposte
Come funziona la prova di preselezione informatica nel concorso notarile?
La preselezione informatica è una prova su computer che precede le prove scritte del concorso. Superarla dà diritto all’ammissione alle prove scritte del concorso corrente e, nella disciplina a regime introdotta dal d.lgs. n. 166 del 2006, anche dei due concorsi successivi.
Perché il candidato era stato escluso dal concorso del 2006?
Aveva commesso un errore nella prova di preselezione del 2006, ma aveva superato la preselezione nel penultimo concorso del 2002. La norma transitoria riconosceva il beneficio solo a chi aveva superato l’ultima preselezione (non quella del 2002), così escludendolo.
Il Tribunale aveva ammesso con riserva il candidato?
Sì: in via cautelare, il TAR aveva ammesso con riserva il ricorrente alle prove scritte del concorso, e il Consiglio di Stato aveva confermato tale misura. La definizione del merito dipendeva dall’esito della questione di costituzionalità, dichiarata infondata dalla Corte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della pubblica amministrazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.