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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità dell’art. 1, comma 208, della legge finanziaria 2006, che dispone che i compensi professionali corrisposti al personale dell’avvocatura interna delle pubbliche amministrazioni siano comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro. La norma, che trasla sul lavoratore la quota contributiva normalmente a carico del datore, non viola né l’art. 2, né l’art. 3, né l’art. 39 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Gli avvocati dipendenti da enti pubblici non economici (come l’INAIL) percepiscono, oltre allo stipendio tabellare, compensi professionali (cosiddette «propine») derivanti dai giudizi vinti. Prima del 2006 l’ente pubblico-datore sosteneva anche gli oneri contributivi riflessi su tali compensi. Con la legge finanziaria 2006, il legislatore ha stabilito che tali somme si intendano già comprensive degli oneri a carico del datore, spostando di fatto quel peso sul lavoratore.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Siena, nel procedimento di un avvocato dell’INAIL che chiedeva differenze retributive, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), in riferimento agli artt. 2, 3 e 39 della Costituzione, ritenendo che la norma violasse il principio di solidarietà, il principio di uguaglianza e l’autonomia della contrattazione collettiva.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione non fondata sotto tutti i profili. Non vi è violazione dell’art. 2 Cost. perché il collegamento tra principio di solidarietà e parità contributiva ex art. 2115 cod. civ. non è suffragato; non vi è violazione dell’art. 3 Cost. perché manca un valido termine di raffronto (tertium comparationis) con altri dipendenti pubblici; non vi è violazione dell’art. 39 Cost. perché la norma disciplina la distribuzione del carico contributivo, materia estranea all’autonomia contrattuale collettiva.
Il principio
Il legislatore può derogare al principio generale di ripartizione paritaria degli oneri contributivi tra datore e lavoratore, previsto dall’art. 2115 cod. civ., senza violare la Costituzione, purché la scelta non sia manifestamente irragionevole. La materia del riparto contributivo è estranea all’ambito dell’autonomia negoziale collettiva.
Domande e risposte
Cosa sono le «propine» degli avvocati dipendenti da enti pubblici?
Sono i compensi professionali aggiuntivi rispetto allo stipendio tabellare, distribuiti periodicamente agli avvocati dell’ente in base all’attività svolta e ai risultati ottenuti nei giudizi.
Cosa ha cambiato la legge finanziaria 2006?
Ha stabilito che le somme erogate come compensi professionali agli avvocati interni delle pubbliche amministrazioni si considerano già comprensive degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro, trasferendo di fatto tale onere sul lavoratore.
Perché la norma è stata ritenuta costituzionalmente legittima?
Perché si tratta di una scelta discrezionale del legislatore nell’ambito del contenimento della spesa pubblica, che non determina una violazione manifesta dei principi di solidarietà o di uguaglianza, e che non invade l’autonomia contrattuale collettiva.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — Principio di solidarietà sociale
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 39 della Costituzione — Libertà sindacale e autonomia contrattuale collettiva
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