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La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Veneto n. 11 del 1999, che ha istituito il Comune di Cavallino-Treporti per scorporo dal Comune di Venezia, censurato per non aver fissato criteri sufficientemente dettagliati per il riparto del patrimonio tra i due enti. Il principio di legalità sostanziale non impone al legislatore regionale di disciplinare ogni profilo operativo della successione patrimoniale.
Di cosa si tratta
Con legge regionale del 1999, il Veneto ha istituito il nuovo Comune di Cavallino-Treporti scorporandolo dal Comune di Venezia. La legge ha dettato come criterio di riparto del patrimonio la successione universale del nuovo ente in tutti i beni e rapporti del Comune di origine. Venezia ha impugnato la delibera provinciale che aveva concretamente attuato il riparto, lamentando l’eccessiva genericità dei criteri fissati dal legislatore regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale Veneto n. 11 del 1999, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, ritenendo che la norma, non fissando criteri sufficienti per il riparto patrimoniale, avesse delegato una scelta sostanzialmente legislativa alla discrezionalità amministrativa della Provincia.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile la censura fondata sull’art. 117 Cost. per carenza di motivazione, e non fondata quella basata sugli artt. 3 e 97 Cost. La disposizione censurata non viola il principio di legalità sostanziale: essa esprime la scelta della successione universale in tutti i beni, un criterio che si cumula con i parametri demografici e territoriali presenti nella legislazione vigente, lasciando alla Provincia il compito di applicarli concretamente sotto il controllo giurisdizionale.
Il principio
Il principio di legalità sostanziale non impone che la legge istitutiva di un nuovo Comune contenga criteri analitici e di dettaglio per ogni aspetto del riparto patrimoniale: è sufficiente che essa indichi orientamenti generali idonei a vincolare e orientare l’azione amministrativa, in un contesto in cui la legislazione vigente già prevede parametri integrativi.
Domande e risposte
Come si ripartisce il patrimonio quando un Comune viene scorporato in due enti?
La regola generale è quella della successione universale: il nuovo Comune subentra proporzionalmente in beni, diritti e obblighi del Comune di origine, con quote determinate tenendo conto di popolazione e territorio. I dettagli vengono definiti dall’amministrazione delegata (di solito la Provincia) sulla base delle direttive legislative.
Cosa è il principio di legalità sostanziale?
Il principio di legalità sostanziale, ricavato dall’art. 97 Cost., richiede che la legge non si limiti a fondare il potere amministrativo, ma ne determini anche i contenuti sostanziali, così da impedire esercizi arbitrari della discrezionalità.
In questo caso il Comune di Venezia ha avuto torto?
La Corte ha ritenuto che il criterio della successione universale indicato dalla legge regionale, per quanto sintetico, non sia così indeterminato da violare il principio di legalità sostanziale. Restava alla Provincia il compito di applicarlo concretamente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza e ragionevolezza
- Art. 97 della Costituzione — Principio di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione
- Art. 133 della Costituzione — Istituzione di nuovi Comuni da parte delle Regioni
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