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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 4, comma 2, della legge n. 54/2006 (affidamento condiviso), perché il rimettente non ha delimitato con precisione il petitum: non era chiaro se chiedesse di attribuire tutta la competenza al tribunale ordinario o solo quella economica. L’ambiguità impedisce l’esame nel merito.
Di cosa si tratta
La legge sull’affidamento condiviso (l. n. 54/2006) ha sollevato dubbi su quale giudice sia competente per le controversie tra genitori non coniugati riguardanti sia l’affidamento dei figli sia il loro mantenimento. Il Tribunale di Siena, seguendo l’interpretazione della Cassazione (ord. n. 8362/2007), dubitava che l’assoggettamento al rito camerale del Tribunale per i minorenni comprimesse le garanzie processuali rispetto ai figli nati nel matrimonio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Siena ha impugnato l’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, così come interpretato dalla Corte di cassazione con ord. n. 8362/2007, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione: il rito camerale del Tribunale per i minorenni offrirebbe minori garanzie processuali rispetto al rito ordinario applicabile per i figli di genitori coniugati.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità per indeterminatezza del petitum: il rimettente non ha chiarito se chiedesse l’attribuzione tout court della competenza al giudice ordinario per tutte le controversie sui figli naturali minorenni oppure solo per le questioni economiche. Questa ambiguità impedisce alla Corte di individuare il thema decidendum.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale deve delimitare con precisione il petitum: l’indeterminatezza dell’oggetto richiesto alla Corte rende la questione inammissibile indipendentemente dalla fondatezza delle censure nel merito.
Domande e risposte
Qual è la differenza di garanzie tra il Tribunale per i minorenni e il Tribunale ordinario per le controversie sui figli?
Il Tribunale per i minorenni procede con rito camerale (volontaria giurisdizione), che offre minori garanzie rispetto al rito ordinario: diverso regime di impugnazione e limiti al ricorso per cassazione. La Corte non ha tuttavia esaminato il merito per inammissibilità della questione.
Dopo questa sentenza, chi decide sul mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio?
La questione di competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni non è stata risolta da questa ordinanza. La disciplina è stata poi chiarita dalla riforma della filiazione del 2012-2013 (d.lgs. n. 154/2013).
Che cosa significa “petitum indeterminato” in un giudizio di costituzionalità?
Il giudice rimettente deve indicare con precisione quale norma chiede alla Corte di eliminare o modificare. Se non è chiaro quale sia l’intervento richiesto, la questione è inammissibile perché la Corte non può agire d’ufficio oltre i limiti fissati dall’ordinanza di rimessione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, evocato per la disparità di trattamento tra figli naturali e legittimi
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, evocato per le minori garanzie processuali del rito camerale
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, evocato per il principio di concentrazione delle tutele e ragionevole durata
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