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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla norma che consentiva la stabilizzazione del personale precario della pubblica amministrazione. L’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato non motivava adeguatamente la non manifesta infondatezza della questione.
Di cosa si tratta
L’art. 1, comma 519, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) prevedeva la stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale della pubblica amministrazione in servizio a tempo determinato da almeno tre anni (anche non continuativi), a condizione che fosse stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. La norma era finalizzata a ridurre il precariato nelle pubbliche amministrazioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 519, legge n. 296/2006, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nel corso di un giudizio avente ad oggetto il diniego di stabilizzazione a una lavoratrice che non aveva superato i tre anni di servizio richiesti.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza del Consiglio di Stato non motivava adeguatamente perché la norma sulla stabilizzazione sarebbe in contrasto con il principio del pubblico concorso (art. 97 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), né si confrontava con la giurisprudenza costituzionale esistente in materia di sanatorie del precariato pubblico.
Il principio
Le misure di stabilizzazione del personale precario nelle pubbliche amministrazioni devono fare i conti con il principio costituzionale del pubblico concorso (art. 97 Cost.). Il giudice che voglia sollevare questione di legittimità su tali misure deve motivare adeguatamente perché esse violino tale principio, confrontandosi con la giurisprudenza costituzionale in materia.
Domande e risposte
Cosa è la “stabilizzazione” del personale precario nella PA?
La stabilizzazione è la procedura che consente di trasformare il rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, senza svolgere un nuovo concorso pubblico. È una misura eccezionale che il legislatore adotta periodicamente per ridurre il precariato nelle pubbliche amministrazioni.
La stabilizzazione senza concorso è compatibile con la Costituzione?
La questione è controversa: l’art. 97 Cost. impone di norma il concorso pubblico per l’accesso ai ruoli della PA. La Corte costituzionale ha ammesso deroghe eccezionali, a condizione che la selezione iniziale (anche a tempo determinato) sia avvenuta tramite procedure selettive, come richiesto dalla norma contestata.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile anziché esaminata nel merito?
Perché il Consiglio di Stato non aveva motivato adeguatamente la non manifesta infondatezza: si era limitato a sollevare dubbi generici senza confrontarsi con la giurisprudenza della Corte costituzionale che aveva già affrontato questioni analoghe.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — pubblico concorso per l’accesso agli uffici pubblici
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
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