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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’arresto obbligatorio dello straniero che non ottempera all’ordine di allontanamento del questore. La norma del Testo unico immigrazione che prevede l’arresto obbligatorio (anziché facoltativo) non viola i principi di uguaglianza e di libertà personale.
Di cosa si tratta
L’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione) prevede l’arresto obbligatorio dello straniero che non ottempera all’ordine impartito dal questore di allontanarsi dal territorio dello Stato entro cinque giorni. Il Tribunale di Paola aveva sollevato la questione in relazione al caso di un cittadino extracomunitario privo di precedenti penali, fermato per inottemperanza all’ordine del questore.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Paola (sezione distaccata di Scalea) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui prevede l’arresto obbligatorio anziché meramente facoltativo, in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. La disciplina dell’arresto obbligatorio per il reato di inottemperanza all’ordine del questore rientra nella discrezionalità del legislatore in materia di immigrazione. La differenziazione rispetto all’arresto facoltativo non è irragionevole, tenuto conto della specificità della situazione dello straniero irregolare.
Il principio
Il legislatore ha ampia discrezionalità nel disciplinare le misure precautelari in materia di immigrazione, ivi compresa la scelta tra arresto obbligatorio e facoltativo. Tale scelta non è irragionevole quando è collegata alla specificità del reato contestato (inottemperanza all’ordine del questore) e alle esigenze di controllo del fenomeno migratorio.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 14, comma 5-quinquies, del Testo unico immigrazione?
La norma prevede l’arresto obbligatorio in flagranza dello straniero che non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine impartito dal questore di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni. L’arresto è obbligatorio, non lasciato alla valutazione discrezionale della polizia giudiziaria.
Qual è la differenza tra arresto obbligatorio e arresto facoltativo?
Nell’arresto obbligatorio, la polizia giudiziaria deve procedere all’arresto ogni volta che ricorrono i presupposti di legge, senza poter valutare l’opportunità del caso concreto. Nell’arresto facoltativo, la polizia giudiziaria può scegliere se procedere o meno, valutando le circostanze specifiche.
La mancanza di precedenti penali rileva per l’arresto obbligatorio?
No: la natura obbligatoria dell’arresto esclude che la polizia giudiziaria possa tenere conto di circostanze soggettive come la mancanza di precedenti penali. Queste circostanze possono invece rilevare nella successiva udienza di convalida e nella decisione sul merito del processo.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale e riserva di giurisdizione in materia di misure restrittive
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
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