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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa alla norma del Codice della privacy che consente al giornalista di trattare dati di corrispondenza epistolare senza il consenso dell’interessato. L’ordinanza di rimessione non aveva adeguatamente motivato la non manifesta infondatezza della questione.
Di cosa si tratta
L’art. 137, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) consente ai giornalisti di trattare dati personali, anche sensibili, senza il consenso dell’interessato, nel rispetto del diritto di cronaca e del principio di essenzialità dell’informazione. Il Tribunale di Roma aveva sollevato la questione lamentando che la norma non richiedesse il consenso specificamente per il trattamento di dati relativi alla corrispondenza epistolare.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 137, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003, nella parte in cui non prevede il consenso dell’interessato al trattamento dei dati relativi alla corrispondenza epistolare quando effettuato nell’esercizio dell’attività giornalistica, in riferimento all’art. 15 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. L’ordinanza di rimessione non aveva adeguatamente motivato perché la norma sarebbe in contrasto con l’art. 15 Cost. né si era confrontata con il bilanciamento tra libertà di stampa (art. 21 Cost.) e libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15 Cost.) già effettuato dal legislatore.
Il principio
Il bilanciamento tra libertà di informazione giornalistica e diritto alla riservatezza della corrispondenza spetta in primo luogo al legislatore. L’art. 137, comma 2, del Codice privacy realizza tale bilanciamento richiedendo il rispetto del diritto di cronaca e del principio di essenzialità; la questione di legittimità che non si confronta con questo bilanciamento è inammissibile.
Domande e risposte
Un giornalista può pubblicare lettere private senza il consenso di chi le ha scritte?
Sì, a condizione che la pubblicazione rispetti il diritto di cronaca (la notizia deve essere vera, di interesse pubblico e divulgata con correttezza formale) e il principio di essenzialità dell’informazione (si possono rivelare solo i dati strettamente necessari per la notizia). Il Codice della privacy (art. 137) lo consente per l’attività giornalistica.
Cosa tutela l’art. 15 della Costituzione?
L’art. 15 Cost. garantisce la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Tale libertà può essere limitata solo con atto motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie previste dalla legge.
Cosa succede se il giornalista viola il principio di essenzialità dell’informazione?
Se il giornalista tratta dati di corrispondenza epistolare al di là di quanto strettamente necessario per la notizia, viola l’art. 137 del Codice privacy e può rispondere del reato previsto dall’art. 167 dello stesso decreto legislativo.
Norme collegate
- Art. 15 della Costituzione — libertà e segretezza della corrispondenza
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