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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sulla mancata previsione della connessione tra procedimenti davanti al giudice di pace e al tribunale per reati commessi in danno reciproco. La disciplina del d.lgs. n. 274/2000 rientra nella discrezionalità del legislatore e non è irragionevole.
Di cosa si tratta
A seguito di una colluttazione, due persone si erano procurate lesioni reciproche: lesioni guaribili in cinque giorni per uno (competenza del giudice di pace) e in trenta giorni per l’altro (competenza del tribunale). Ne erano derivati due procedimenti penali separati davanti a giudici diversi. Il giudice di pace di Viterbo lamentava che l’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 274/2000 non prevedesse la connessione per i reati commessi in danno reciproco.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Viterbo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui non prevede la connessione tra i procedimenti per reati commessi da più persone in danno reciproco, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Il legislatore ha la facoltà di scegliere i criteri di connessione tra procedimenti penali davanti a giudici diversi, e la scelta operata nel d.lgs. n. 274/2000 di non prevedere la connessione per i reati commessi in danno reciproco non è manifestamente irragionevole.
Il principio
La disciplina della connessione tra procedimenti penali appartiene alla discrezionalità del legislatore. L’assenza di una specifica ipotesi di connessione per i reati commessi in danno reciproco tra il giudice di pace e il tribunale non costituisce una violazione manifesta dei principi costituzionali di uguaglianza, legalità e giusto processo.
Domande e risposte
Cosa sono i “reati commessi in danno reciproco”?
Sono reati in cui le parti si arrecano vicendevolmente un danno, come accade tipicamente nelle risse o nelle colluttazioni. Ciascuna delle parti è allo stesso tempo vittima e autore del reato, sebbene la gravità delle lesioni (e quindi la competenza per giudice) possa differire.
Cosa succede quando due procedimenti connessi vengono trattati separatamente?
I due giudici competenti possono giungere a conclusioni diverse sullo stesso episodio. Tuttavia, questa possibilità di disomogeneità è insita nel sistema di ripartizione delle competenze e non è di per sé incostituzionale.
Questa decisione è diversa da quella n. 64/2009 sullo stesso argomento?
Sì, la n. 64/2009 riguardava la mancata connessione per il reato continuato (stesso disegno criminoso), mentre la n. 68/2009 riguarda i reati in danno reciproco. In entrambi i casi la Corte ha confermato la legittimità delle scelte del legislatore nel d.lgs. n. 274/2000.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo
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