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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima la legge della Regione Puglia n. 29/2007 nella parte in cui limita lo smaltimento in Puglia dei rifiuti speciali provenienti da fuori regione: la norma viola la libertà di circolazione delle merci e il riparto di competenze in materia ambientale.

Di cosa si tratta

La Regione Puglia aveva emanato la l.r. n. 29/2007 per limitare o vietare lo smaltimento in impianti pugliesi di rifiuti speciali (pericolosi e non) prodotti al di fuori del territorio regionale. La norma aveva come obiettivo dichiarato la tutela ambientale, ma di fatto creava una barriera territoriale al transito e allo smaltimento dei rifiuti.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (sezione di Lecce e sezione prima) aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 3, comma 1, l.r. Puglia n. 29/2007 in riferimento agli artt. 117, comma 3, 41 e 120 Cost. Relatore Paolo Maria Napolitano; udienza pubblica del 16 dicembre 2008.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma. Le limitazioni territoriali allo smaltimento dei rifiuti speciali violano i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale (d.lgs. n. 152/2006) e dalla normativa europea, che ammettono limitazioni solo per i rifiuti urbani in un’ottica di prossimità, non per i rifiuti speciali che devono poter raggiungere gli impianti più idonei.

Il principio

Le Regioni non possono imporre limitazioni territoriali allo smaltimento di rifiuti speciali prodotti fuori dal loro territorio: tale scelta viola il principio di libertà di circolazione delle merci (art. 41 Cost.) e il riparto di competenze in materia ambientale (art. 117 Cost.).

Domande e risposte

Qual è la differenza tra rifiuti urbani e rifiuti speciali ai fini dello smaltimento regionale?

Per i rifiuti urbani, il principio di prossimità e autosufficienza regionale è ammesso dalla normativa europea (direttiva 2006/12/CE). Per i rifiuti speciali, invece, vige il principio della libera circolazione: devono poter essere smaltiti nell’impianto più idoneo, anche fuori regione.

Una Regione può tutelare l’ambiente vietando l’importazione di rifiuti?

No, non attraverso un divieto generalizzato per i rifiuti speciali. La Corte ha chiarito che la tutela ambientale va perseguita attraverso la corretta applicazione delle norme sulle autorizzazioni degli impianti, non con barriere territoriali incompatibili con la normativa statale e comunitaria.

Cosa rischiava l’impresa che gestiva la discarica pugliese?

L’impresa rischiava di non poter ricevere rifiuti da fuori Puglia, con conseguente riduzione del volume di attività e potenziale insostenibilità economica degli investimenti effettuati per l’apertura dell’impianto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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