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La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 26 del d.lgs. n. 40/2006, che ha introdotto l’appello davanti al Tribunale avverso le sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 40/2006 (riforma del processo di cassazione e dell’arbitrato) ha introdotto, tra l’altro, l’appellabilità delle ordinanze e delle sentenze del giudice di pace in materia di opposizione a sanzioni amministrative (ex art. 23 l. n. 689/1981). Il Tribunale di Genova aveva dubitato che questa modifica eccedesse la delega legislativa contenuta nella l. n. 80/2005.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Genova aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 26 del d.lgs. n. 40/2006 in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega), sostenendo che la legge di delega n. 80/2005 non autorizzava il Governo a modificare le disposizioni sulle impugnazioni delle sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative. Relatore Giuseppe Tesauro; camera di consiglio del 17 dicembre 2008.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata. L’art. 1, commi 2 e 3, della l. n. 80/2005 aveva attribuito al Governo una delega ampia per la riforma del processo di cassazione, ricomprendente anche la disciplina delle impugnazioni. L’introduzione dell’appello non eccede i confini della delega.
Il principio
L’introduzione dell’appello avverso le sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative, operata dall’art. 26 del d.lgs. n. 40/2006, non eccede la delega contenuta nella l. n. 80/2005 e non viola l’art. 76 Cost.
Domande e risposte
Cosa è l’eccesso di delega (art. 76 Cost.)?
L’art. 76 Cost. consente al Parlamento di delegare al Governo il potere di emanare decreti legislativi, ma entro principì, criteri direttivi e limiti definiti. Se il Governo va oltre questi limiti, il decreto legislativo è incostituzionale per eccesso di delega.
Prima del d.lgs. n. 40/2006, come si impugnavano le sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amm.?
Prima della riforma, le sentenze del giudice di pace che definivano l’opposizione a sanzione amministrativa non erano appellabili, ma ricorribili direttamente in Cassazione per motivi di legittimità.
Dove si propone oggi l’appello contro le sentenze del giudice di pace in materia di sanzioni amm.?
Dopo la riforma del 2006, l’appello si propone davanti al Tribunale in composizione monocratica. La sentenza del Tribunale in appello è poi ricorribile in Cassazione per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — Limiti alla delega legislativa al Governo e principio di legalità della delega
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.