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La sentenza n. 28/2009 della Corte Costituzionale riguarda dell’articolo 1. dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da co
Di cosa si tratta
La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di dell’articolo 1.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è: dell’articolo 1. I parametri costituzionali invocati sono: art. 2, art. 3, art. 32, art. 38 della Costituzione.
La decisione della Corte
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni), nella parte in cui non prevede che i benefici riconosciuti dalla legge citata spettino anche ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue
Il principio
1. – Il Tribunale di Palermo, sezione lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni), nella parte in cui non prevede che i benefici riconosciuti dalla legge citata «spettino anche ai sogg
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 28/2009?
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da co
Quale norma era impugnata?
dell’articolo 1
Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametro?
Gli articoli 2, 3, 32, 38 della Costituzione.
Norme collegate
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