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La sentenza n. 29/2009 della Corte Costituzionale riguarda dell’art. 238- bis del codice di procedura penale promosso dal Tribunale di Biella. dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 238- bis del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all’art. 1
Di cosa si tratta
La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di dell’art. 238- bis del codice di procedura penale promosso dal Tribunale di Biella.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è: dell’art. 238- bis del codice di procedura penale promosso dal Tribunale di Biella.
La decisione della Corte
LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 238- bis del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all’art. 111, quarto e quinto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Biella con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Il principio
1.— Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’articolo 111, quarto e quinto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 238- bis del codice di procedura penale. Il remittente censura la suddetta disposizione «laddove consente l’acquisizione dibattimentale delle sentenze divenute irrevocabili ai fini della prova di fat
Domande e risposte
Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 29/2009?
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 238- bis del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all’art. 1
Quale norma era impugnata?
dell’art. 238- bis del codice di procedura penale promosso dal Tribunale di Biella
Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametro?
I parametri costituzionali indicati nella pronuncia.
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