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La sentenza n. 29/2009 della Corte Costituzionale riguarda dell’art. 238- bis del codice di procedura penale promosso dal Tribunale di Biella. dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 238- bis del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all’art. 1

Di cosa si tratta

La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di dell’art. 238- bis del codice di procedura penale promosso dal Tribunale di Biella.

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata è: dell’art. 238- bis del codice di procedura penale promosso dal Tribunale di Biella.

La decisione della Corte

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 238- bis del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all’art. 111, quarto e quinto comma, della Costituzione, dal Tribunale di Biella con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Il principio

1.— Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’articolo 111, quarto e quinto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 238- bis del codice di procedura penale. Il remittente censura la suddetta disposizione «laddove consente l’acquisizione dibattimentale delle sentenze divenute irrevocabili ai fini della prova di fat

Domande e risposte

Cosa ha deciso la Corte con la sentenza n. 29/2009?

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 238- bis del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all’art. 1

Quale norma era impugnata?

dell’art. 238- bis del codice di procedura penale promosso dal Tribunale di Biella

Quali articoli della Costituzione erano invocati come parametro?

I parametri costituzionali indicati nella pronuncia.

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