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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal TAR Sardegna sulla legge regionale sarda in materia di appalti pubblici. Il rimettente non ha spiegato perché la norma regionale sia incompatibile con quella statale, ignorando un orientamento giurisprudenziale contrario alla propria tesi.
Di cosa si tratta
Una società aveva ottenuto provvisoriamente l’aggiudicazione di un appalto dalla Abbanoa s.p.a. (società pubblica che gestisce il servizio idrico in Sardegna), ma era stata successivamente esclusa per irregolarità contributive. Il TAR Sardegna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, commi 3, 4 e 5, della legge regionale n. 5/2007, che prevede l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di vigilanza in caso di mancata prova dei requisiti.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Sardegna dubitava che la norma regionale, nel prevedere conseguenze sanzionatorie aggiuntive rispetto a quelle statali (artt. 48 e 75 del d.lgs. n. 163/2006), violasse l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza — competenza esclusiva statale) e l’art. 3, lettera e), dello Statuto speciale sardo.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente ha enunciato la propria interpretazione in modo assertivo, senza confrontarsi con un orientamento della giurisprudenza amministrativa che, al contrario, riteneva già la norma statale applicabile anche ai casi disciplinati dalla legge regionale. In assenza di tale motivazione, la questione non supera il vaglio di ammissibilità.
Il principio
Il giudice rimettente che solleva questione di legittimità costituzionale su una norma che si pone in apparente contrasto con quella statale deve motivare compiutamente la propria interpretazione, specie quando esista un orientamento giurisprudenziale che conduce a conclusioni opposte. L’omissione di tale confronto rende la questione manifestamente inammissibile.
Domande e risposte
Perché la Regione Sardegna ha una disciplina propria sugli appalti?
La Sardegna gode di autonomia speciale e può legiferare in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale. La legge n. 5/2007 recepiva la direttiva europea 2004/18/CE adattandola al contesto regionale, ma la competenza sulla tutela della concorrenza rimane esclusiva dello Stato.
Cosa succede quando una norma regionale aggiunge sanzioni non previste dalla legge statale?
Se la norma statale è già interpretabile nel senso di includere quelle sanzioni — come riteneva parte della giurisprudenza amministrativa — allora la norma regionale potrebbe non essere costituzionalmente illegittima. Il giudice rimettente avrebbe dovuto affrontare questa questione invece di ignorarla.
Cosa significa «manifesta inammissibilità»?
La manifesta inammissibilità è una pronuncia con cui la Corte, senza entrare nel merito, dichiara che la questione non soddisfa i requisiti formali e sostanziali per essere esaminata: ad esempio, perché manca la motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni; la tutela della concorrenza è materia esclusiva statale.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.