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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 449, comma 4, c.p.p., che non consente al giudice del dibattimento di restituire gli atti al PM quando constati la non flagranza del reato. La disciplina del giudizio direttissimo è frutto di una scelta discrezionale del legislatore compatibile con la Costituzione.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Taranto, investito di un giudizio direttissimo a seguito di arresti in flagranza per rissa e lesioni, dubitava che la flagranza fosse effettiva. Nel rito direttissimo avviato con convalida del GIP (art. 449, comma 4, c.p.p.), a differenza di quello avviato direttamente in udienza (art. 449, commi 1-2), il giudice del dibattimento non può restituire gli atti al PM in caso di mancata convalida: il rimettente riteneva irragionevole questa asimmetria.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Taranto impugna l’art. 449, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice investito del giudizio direttissimo possa restituire gli atti al pubblico ministero quando abbia constatato la non flagranza del reato. Parametri: artt. 24 e 111 della Costituzione.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata manifestamente infondata. La Corte richiama la propria giurisprudenza sul punto: la disciplina del giudizio direttissimo rientra nella discrezionalità del legislatore nel conformare i riti speciali; il controllo della legittimità dell’arresto è già garantito dalla convalida del GIP e dal ricorso per cassazione ex art. 391, comma 4, c.p.p., sicché non sussiste la denunciata violazione degli artt. 24 e 111 Cost.
Il principio
Nel giudizio direttissimo avviato dopo convalida del GIP (art. 449, comma 4, c.p.p.), il giudice del dibattimento non può sindacare la legittimità dell’arresto per ricondurlo alle forme ordinarie: il controllo sulla legittimità dell’arresto è appannaggio della convalida e del ricorso per cassazione, non del giudice del merito dibattimentale.
Domande e risposte
Cos’è il giudizio direttissimo?
È un rito speciale (artt. 449-452 c.p.p.) che consente di portare l’imputato direttamente davanti al giudice del dibattimento, saltando l’udienza preliminare, quando è stato arrestato in flagranza o ha reso confessione. La procedura è più rapida ma meno garantita rispetto al rito ordinario.
Cosa succede se l’arresto non è in flagranza nel rito direttissimo con convalida?
Se il GIP ha convalidato l’arresto, il giudizio direttissimo prosegue comunque. Il giudice del dibattimento non può restituire gli atti al PM per mancanza di flagranza: le contestazioni sulla legittimità dell’arresto vanno sollevate davanti al GIP o in Cassazione (art. 391, comma 4, c.p.p.).
Qual è la differenza tra art. 449, commi 1-2 e comma 4, c.p.p.?
Nei commi 1-2, il giudice del dibattimento compie lui stesso la convalida: se non la concede, restituisce gli atti al PM. Nel comma 4, la convalida è già avvenuta davanti al GIP, e il giudice del dibattimento non ha un secondo controllo sulla legittimità dell’arresto.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e formazione della prova in contraddittorio
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