Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara non fondata la questione sui contributi previdenziali dei dipendenti pubblici nominati direttori generali di ASL e collocati in aspettativa. Il d.lgs. n. 229 del 1999, nell’adottare un criterio di calcolo basato sul trattamento economico effettivamente percepito per l’incarico dirigenziale, non eccede la delega legislativa.
Di cosa si tratta
Un ex dirigente di una ASL, nominato direttore generale e collocato in aspettativa senza assegni, aveva percepito una liquidazione (trattamento di fine servizio) calcolata sulla retribuzione dell’ente di appartenenza. Il decreto legislativo n. 229 del 1999 aveva invece previsto che i contributi previdenziali venissero versati sulla base del trattamento economico dell’incarico dirigenziale, più elevato: da qui la controversia sull’entità della liquidazione.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Ancona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 229 del 1999, nella parte in cui — abrogando il vecchio art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992 e introducendo l’art. 3-bis, comma 11 — ha adottato un criterio di calcolo dei contributi (basato sul compenso dell’incarico) che si discosta dal criterio della legge delega (basato sul trattamento stipendiale dell’ente di provenienza). Parametro: art. 76 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. Analizzando la legge delega n. 419 del 1998, la Corte afferma che l’art. 2, comma 1, lettera t) imponeva al delegato di rendere “omogenea” la disciplina previdenziale, applicando ai dipendenti privati il trattamento previsto per i pubblici. La delega, tuttavia, non imponeva un unico criterio di calcolo rigido: il legislatore delegato aveva discrezionalità nella concreta attuazione del principio di omogeneizzazione, e l’adozione del criterio del trattamento effettivamente percepito rientra nell’ambito di tale discrezionalità.
Il principio
Il legislatore delegato non eccede i limiti della delega se adotta un criterio di calcolo dei contributi previdenziali diverso da quello letteralmente indicato dalla legge delega, purché il criterio scelto sia coerente con il principio direttivo generale dell’omogeneizzazione e non si ponga in contrasto sistematico con la delega stessa.
Domande e risposte
Come vengono calcolati i contributi previdenziali dei direttori generali di ASL in aspettativa?
In base all’art. 3-bis, comma 11, del d.lgs. n. 502 del 1992 (come introdotto dal d.lgs. n. 229 del 1999), i contributi sono calcolati sul trattamento economico effettivamente percepito per l’incarico di direttore generale, nei limiti dei massimali previsti dalla legge.
Cosa significa che il legislatore delegato “eccede la delega”?
Il vizio di eccesso di delega (art. 76 Cost.) si verifica quando il decreto legislativo va oltre i principi e criteri direttivi fissati dalla legge delega, adottando soluzioni non previste o contrarie all’indirizzo del legislatore delegante. La Corte ha escluso tale eccesso in questo caso.
Il trattamento di fine servizio è diverso per chi è stato in aspettativa?
Sì. La base di calcolo del TFS varia a seconda di come sono stati versati i contributi durante l’aspettativa: se i contributi erano commisurati al compenso dell’incarico dirigenziale, il TFS sarà diverso da quello calcolato sulla retribuzione “virtuale” dell’ente di appartenenza.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — limiti della delega legislativa al Governo
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.