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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La sentenza n. 314 del 2010 ha dichiarato incostituzionale una legge regionale toscana nella parte in cui escludeva il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per i progetti definitivi di grandi opere portuali regionali finanziate per almeno il 50% dallo Stato. La Corte ha confermato che tale parere è un principio fondamentale vincolante per le Regioni.

Di cosa si tratta

La Regione Toscana, con la legge n. 66/2009, aveva modificato la propria legislazione in materia di porti regionali, riservando alla struttura regionale competente la valutazione dell’idoneità tecnica dei progetti portuali senza prevedere il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP). Il Governo aveva impugnato la norma per eccesso di competenza regionale nella materia concorrente “porti e aeroporti civili”.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 9 e 10 della legge regionale toscana n. 66/2009 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. La materia “porti e aeroporti civili” è di competenza legislativa concorrente; il Governo sosteneva che il parere del CSLP fosse un principio fondamentale statale che la Regione non poteva derogare.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 10 della legge toscana n. 66/2009, nella parte in cui escludevano la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale che siano finanziate per almeno il 50% dallo Stato e di importo superiore a 25 milioni di euro.

Il principio

Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sui progetti definitivi di opere finanziate dallo Stato per almeno il 50% e di importo superiore a 25 milioni di euro costituisce un principio fondamentale della materia “porti e aeroporti civili”, vincolante per le Regioni anche nella legislazione concorrente (art. 117, terzo comma, Cost.).

Domande e risposte

Chi è il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici?

Il CSLP è l’organo tecnico consultivo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Esprime pareri obbligatori sui grandi progetti di opere pubbliche, con particolare riferimento alla loro idoneità tecnica e alla sicurezza costruttiva.

Le Regioni non possono autorizzare autonomamente le opere nei porti regionali?

Le Regioni hanno competenza sui porti di interesse regionale, ma questa competenza è limitata dai principi fondamentali fissati dallo Stato nella materia concorrente. Per opere di grande entità (oltre 25 milioni, finanziate per metà dallo Stato) il parere CSLP è obbligatorio indipendentemente dalla regione competente.

Cosa cambia con questa sentenza per i porti toscani?

Le norme toscane che escludevano il parere del CSLP sono state annullate. Per i grandi progetti di infrastrutturazione portuale di interesse regionale che superano le soglie indicate, il parere del CSLP torna obbligatorio ai sensi della normativa statale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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