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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo alla legge della Regione Marche n. 13 del 2009 sull’integrazione degli stranieri immigrati. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni, ma ha successivamente rinunciato al ricorso, con accettazione della Regione.

Di cosa si tratta

La Regione Marche aveva approvato la legge n. 13 del 2009, recante «Disposizioni a sostegno dei diritti e dell’integrazione dei cittadini stranieri immigrati». Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni che, a suo avviso, disciplinavano il soggiorno degli stranieri non ancora regolarizzati, invadendo la competenza statale in materia di immigrazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 2, comma 1, lettera c), e le disposizioni collegate (artt. 11, 12, 13, 14, comma 1, e 16) della legge regionale marchigiana n. 13 del 2009, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione. La norma censurata includeva tra i destinatari degli interventi regionali anche gli stranieri «in attesa del procedimento di regolarizzazione».

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’accettazione della controparte (Regione Marche). La rinuncia seguita dall’accettazione comporta l’estinzione del processo ai sensi delle norme che regolano i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Il principio

Nel giudizio in via principale davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, seguita dall’accettazione della parte resistente, determina l’estinzione del processo senza che la Corte si pronunci nel merito. La legge regionale rimane in vigore.

Domande e risposte

La legge regionale marchigiana è rimasta in vigore?

Sì. L’estinzione del processo non equivale a una pronuncia di costituzionalità: la legge regionale rimane in vigore, ma non è stata «promossa» dalla Corte. Il Governo ha semplicemente rinunciato a contestarla.

Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?

Il testo non specifica le ragioni della rinuncia. È prassi che il Governo ritiri i ricorsi quando la Regione modifica la legge impugnata o quando si raggiunge un accordo politico-istituzionale sulla questione.

Gli stranieri in attesa di regolarizzazione possono ricevere servizi regionali?

La questione è rimasta irrisolta sul piano costituzionale. In generale, la Corte ha chiarito in altre sentenze che le Regioni possono intervenire nell’ambito delle proprie competenze (servizi sociali, sanità) anche a favore di stranieri irregolari, ma non possono disciplinare l’ingresso e il soggiorno, riservati allo Stato.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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