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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha accolto i conflitti di attribuzione promossi dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, dichiarando che non spettava allo Stato disciplinare l’attività di segnalazione di situazioni di disagio sociale da parte delle associazioni di osservatori volontari (le cosiddette «ronde»). Il decreto ministeriale dell’8 agosto 2009 è stato parzialmente annullato.

Di cosa si tratta

La legge n. 94 del 2009 (pacchetto sicurezza) aveva previsto la possibilità di costituire associazioni di volontari che collaborassero con le forze dell’ordine nella segnalazione di situazioni di disagio sociale. Il decreto del Ministro dell’Interno dell’8 agosto 2009 ne aveva regolato il funzionamento. Le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna hanno contestato la competenza statale nella parte relativa al disagio sociale.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna hanno promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto ministeriale dell’8 agosto 2009, lamentando la violazione dell’art. 117, commi secondo, lettera h), quarto e sesto, della Costituzione e del principio di leale collaborazione. Le Regioni sostenevano che la disciplina del disagio sociale rientrasse nelle loro competenze.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato disciplinare l’attività di segnalazione di situazioni di disagio sociale e ha annullato le parti del decreto ministeriale che vi si riferivano: l’art. 1, comma 1 (limitatamente alle parole «ovvero situazioni di disagio sociale»), l’art. 1, comma 2 (limitatamente alle parole «ovvero del disagio sociale») e l’art. 2, comma 1 (limitatamente alle parole «, ovvero situazioni di disagio sociale»). La disciplina relativa alla sicurezza pubblica è rimasta intatta.

Il principio

La gestione delle situazioni di disagio sociale rientra nelle competenze regionali in materia di politiche sociali (art. 117, quarto comma, Cost.); lo Stato può disciplinare le associazioni di volontari nella misura in cui operano per la sicurezza pubblica — materia esclusivamente statale — ma non può estendere tale disciplina alla segnalazione di fenomeni di disagio sociale, che è di competenza regionale.

Domande e risposte

Cosa sono le associazioni di osservatori volontari di cui alla legge n. 94 del 2009?

Sono gruppi di cittadini che collaborano con le forze dell’ordine nella segnalazione di situazioni sospette o di disagio. La stampa le ha chiamate comunemente «ronde». La legge ne ha previsto l’iscrizione in elenchi prefettizi e la loro collaborazione con sindaci e prefetti.

Qual è il confine tra sicurezza pubblica e disagio sociale?

La sicurezza pubblica (ordine pubblico e prevenzione dei reati) è materia esclusiva dello Stato. Il disagio sociale (povertà, esclusione, marginalità) è invece di competenza regionale nell’ambito dei servizi sociali. Le ronde possono segnalare l’uno, ma non possono ricevere mandato statale per l’altro.

Il decreto ministeriale è stato interamente annullato?

No, solo nella parte in cui disciplinava la segnalazione di situazioni di disagio sociale. Le disposizioni relative alla sicurezza pubblica e all’ordine pubblico sono rimaste in vigore.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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