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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato non fondata la questione del Presidente del Consiglio contro la legge della Provincia autonoma di Bolzano che consentiva, all’interno delle cave, la lavorazione di materiali inerti provenienti da siti esterni. La Provincia ha esercitato la propria competenza sulle cave senza invadere la materia della tutela dell’ambiente, di competenza statale.

Di cosa si tratta

L’art. 9 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2009 aveva modificato la legge provinciale sulle cave e torbiere (l.p. n. 7 del 2003), consentendo, all’interno delle cave, la lavorazione di materiali inerti provenienti da altre cave, sbancamenti, scavi, gallerie, fiumi, torrenti e zone colpite da eventi naturali, purché ubicati entro una determinata distanza. Il Governo aveva impugnato la norma ritenendo che invadesse la competenza statale sulla tutela dell’ambiente (qualificazione dei materiali come rifiuti o sottoprodotti).

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 9 della legge provinciale n. 10 del 2009, in riferimento agli artt. 4, 8 e 9 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972) e all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, sostenendo che la norma definisse il regime giuridico dei materiali (rifiuti, sottoprodotti o prodotti), materia riservata alla competenza esclusiva statale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la norma provinciale si limita a disciplinare la coltivazione delle cave e la lavorazione dei materiali in esse estratti, materia di competenza provinciale. Non è intervenuta sulla qualificazione giuridica dei materiali (rifiuto, sottoprodotto o prodotto), che rimane disciplinata dalla legislazione statale in materia di tutela dell’ambiente, a cui la legge provinciale stessa fa espresso rinvio.

Il principio

La Provincia autonoma di Bolzano può disciplinare l’attività estrattiva e la lavorazione dei materiali nelle cave nell’esercizio della propria competenza speciale, a condizione di non qualificare tali materiali come rifiuti o sottoprodotti: tale qualificazione spetta esclusivamente alla legislazione statale in materia ambientale.

Domande e risposte

Qual è la competenza della Provincia autonoma di Bolzano in materia di cave?

In base allo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), la Provincia ha una competenza propria in materia di cave e torbiere, che include la disciplina della coltivazione e lavorazione dei materiali estratti.

Chi decide se un materiale è un rifiuto, un sottoprodotto o un prodotto?

La classificazione dei materiali come rifiuti, sottoprodotti o prodotti è di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., tutela dell’ambiente) e disciplinata dal d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente).

Perché la norma provinciale non ha invaso la competenza statale sulla tutela dell’ambiente?

Perché ha disciplinato solo la possibilità di lavorare certi materiali all’interno di un’area estrattiva, senza modificare il loro regime giuridico (rifiuto/sottoprodotto/prodotto) e rimandando espressamente al rispetto delle norme statali in materia ambientale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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