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La Corte ha dichiarato incostituzionale la legge finanziaria della Regione Puglia nella parte in cui richiamava il regolamento regionale sugli impianti eolici, che imponeva criteri di localizzazione e distanze in contrasto con la competenza statale in materia di produzione di energie rinnovabili e tutela dell’ambiente.
Di cosa si tratta
L’art. 3, comma 16, della legge finanziaria pugliese 2008 (l. n. 40 del 2007) richiamava il regolamento regionale n. 16 del 2006, che disciplinava i criteri per la localizzazione, le distanze dai centri abitati e le procedure di autorizzazione per gli impianti eolici in Puglia. Una società (Farpower S.r.l.) si era vista rifiutare l’autorizzazione per la realizzazione di un parco eolico in applicazione di tale regolamento.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR della Puglia ha sollevato questione di legittimità dell’art. 3, comma 16, della legge pugliese n. 40 del 2007, nella parte in cui richiamava il regolamento n. 16 del 2006, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, in materia di tutela dell’ambiente e produzione di energia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 16, della legge pugliese n. 40 del 2007, nella parte in cui richiamava gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento n. 16 del 2006. Ha inoltre dichiarato, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità della stessa norma nella parte in cui richiamava le restanti disposizioni del regolamento, tutte strettamente connesse nella disciplina del procedimento autorizzativo.
Il principio
Le regioni non possono disciplinare autonomamente i criteri di localizzazione degli impianti eolici in contrasto con la normativa statale di attuazione della direttiva 2001/77/CE sulle energie rinnovabili (d.lgs. n. 387 del 2003); ciò vale anche quando la disciplina regionale è introdotta mediante rinvio a un regolamento regionale.
Domande e risposte
Quale normativa statale disciplina l’autorizzazione degli impianti eolici?
Il d.lgs. n. 387 del 2003, che attua la direttiva comunitaria 2001/77/CE sulle fonti energetiche rinnovabili, stabilisce che le autorizzazioni per gli impianti siano rilasciate attraverso un procedimento unico regionale, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dallo Stato.
Perché il regolamento pugliese sugli impianti eolici era incostituzionale?
Perché imponeva criteri di localizzazione e distanze che andavano oltre la competenza regionale concorrente in materia di produzione energetica, incidendo su aspetti (come la tutela dell’ambiente e la concorrenza nel settore) riservati alla competenza esclusiva statale.
Cosa è la dichiarazione di illegittimità consequenziale in questa sentenza?
La Corte ha esteso l’illegittimità a tutte le restanti norme del regolamento pugliese richiamate dalla legge impugnata, perché erano tutte intimamente connesse nella disciplina del procedimento autorizzativo degli impianti eolici: caduta la norma principale, le altre non potevano sopravvivere autonomamente.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — lettera s) del secondo comma (tutela dell’ambiente, competenza esclusiva statale) e terzo comma (produzione di energia, competenza concorrente)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.