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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato non fondata la questione della Regione siciliana sull’art. 2, comma 230, della legge finanziaria 2010, che destinava a un fondo statale le maggiori entrate derivanti dalla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni. Il gettito dell’imposta sostitutiva riscosso in Sicilia affluisce alle risorse regionali, così che il presupposto interpretativo della questione era erroneo.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria statale 2010 aveva rideterminato i valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti fino al 1° gennaio 2010, differendo al 31 ottobre 2010 il versamento dell’imposta sostitutiva. Il comma 230 dell’art. 2 destinava le “maggiori entrate” così generate a un fondo statale. La Regione siciliana sosteneva che tali maggiori entrate dovessero spettare alla Regione, in base al suo Statuto speciale e alle norme di attuazione finanziaria.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione siciliana ha impugnato l’art. 2, comma 230, della legge n. 191 del 2009, in riferimento agli artt. 36 e 37 dello Statuto di autonomia (r.d.lgs. n. 455 del 1946) e all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 (norme di attuazione finanziaria), ritenendo che le maggiori entrate derivanti dalla rivalutazione spettassero alla Regione e non potessero essere destinate a un fondo statale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione: il gettito dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione di partecipazioni e terreni, riscosso nel territorio siciliano, spetta già alla Regione in forza dello Statuto e delle norme di attuazione. Il comma 230 destina a un fondo statale le “maggiori entrate” derivanti dall’applicazione del comma 229, che sono entrate erariali nuove; il gettito riscosso in Sicilia non confluisce in tale fondo. Il presupposto interpretativo della questione era quindi erroneo.

Il principio

La Regione siciliana ha diritto, in base al proprio Statuto speciale, al gettito delle imposte erariali riscosse nel suo territorio; tale attribuzione si applica anche all’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni. Una norma statale che destina tali entrate a un fondo è incostituzionale solo se effettivamente sottrae alla Regione proventi che le spettano; se il gettito siciliano rimane alle risorse regionali, la questione è infondata.

Domande e risposte

Quali entrate spettano alla Regione siciliana in base al suo Statuto speciale?

In base agli artt. 36 e 37 dello Statuto di autonomia siciliano e alle relative norme di attuazione finanziaria, alla Regione spettano le entrate tributarie erariali riscosse nel territorio regionale, salvo quelle espressamente destinate dalla legge a soddisfare particolari finalità dello Stato.

Cosa si intende per imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni?

Una imposta agevolata che consente ai contribuenti di aggiornare il valore fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti a una certa data, versando un’aliquota sostitutiva ridotta invece delle imposte ordinarie sulle plusvalenze.

Perché il presupposto interpretativo della Regione siciliana era erroneo?

Perché la Corte ha accertato che il gettito dell’imposta sostitutiva riscosso in Sicilia afferisce già alle risorse regionali e non confluisce nel fondo statale istituito dal comma 230; la norma impugnata riguardava le “maggiori entrate” statali, non il gettito siciliano.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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