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Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato due disposizioni della legge della Regione Veneto n. 21/2008 sugli impianti a fune, che rinviavano a una legge regionale in materia di lavori pubblici per la disciplina dei collaudi. La Corte ha dichiarato estinto il processo: la Regione Veneto aveva modificato le norme contestate prima dell’udienza e aveva confermato che le disposizioni originarie non avevano trovato applicazione; il Governo ha quindi rinunciato al ricorso.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Veneto n. 21/2008 disciplina gli impianti a fune adibiti al servizio pubblico di trasporto e le piste da sci. I suoi artt. 24, comma 4, e 40, comma 4, per la disciplina dei collaudi, rinviavano alla legge regionale n. 27/2003 sui lavori pubblici. Il Governo riteneva che questo rinvio violasse la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e sicurezza dello Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 24, comma 4, e 40, comma 4, della legge della Regione Veneto 21 novembre 2008, n. 21, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere e) ed l), e 97 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione Veneto aveva modificato le disposizioni contestate con la legge regionale n. 4/2010, sostituendo il rinvio alla l.r. n. 27/2003 con un generico richiamo alla «normativa vigente». La Regione aveva inoltre attestato che le norme originarie non erano state applicate nel periodo di vigenza. Il Governo ha quindi rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato, determinando l’estinzione.
Il principio
Quando, nel corso del giudizio costituzionale in via principale, la norma impugnata viene modificata in modo da rimuovere il contrasto contestato e la parte ricorrente rinuncia al ricorso con accettazione della controparte, il processo si estingue senza pronuncia nel merito.
Domande e risposte
Cosa sono gli impianti a fune adibiti al servizio pubblico?
Sono gli impianti (funivie, seggiovie, cabinovie, skilift ecc.) che trasportano persone, gestiti come servizio pubblico di trasporto. La loro costruzione, esercizio e collaudo sono soggetti a norme di sicurezza sia statali sia regionali.
Perché il Governo aveva impugnato il rinvio alla l.r. n. 27/2003?
Perché la legge regionale sui lavori pubblici n. 27/2003 disciplinava le modalità di collaudo in modo difforme dagli standard statali e comunitari applicabili agli impianti a fune, incidendo su materie di competenza statale esclusiva (ordinamento civile, sicurezza).
Cosa ha fatto la Regione per risolvere il contrasto?
Con la legge regionale n. 4/2010 ha sostituito il rinvio specifico alla l.r. n. 27/2003 con un generico rinvio alla «normativa vigente», rimuovendo il profilo contestato; ha inoltre attestato che le norme originarie non avevano avuto applicazione concreta nel periodo di vigenza.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenze legislative esclusive dello Stato, parametro invocato
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della PA, parametro invocato
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