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La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 2, comma 191, della legge finanziaria statale 2010, che permetteva alle varianti urbanistiche per il piano delle alienazioni immobiliari pubbliche di prescindere dalla verifica di conformità con la pianificazione sovraordinata di Regioni e Province. Ha invece respinto la questione sul comma 240 della stessa legge riguardante il rischio idrogeologico.
Di cosa si tratta
L’art. 2, comma 191, della legge finanziaria 2010 (l. n. 191 del 2009) stabiliva che la delibera del consiglio comunale di approvazione del protocollo d’intesa relativo al piano delle alienazioni di immobili pubblici costituisse variante urbanistica che poteva prescindere dalla verifica di conformità con la pianificazione sovraordinata (piani provinciali e regionali). La Regione Toscana contestava la norma perché escludeva il suo potere di coordinamento urbanistico.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Toscana ha impugnato l’art. 2, comma 191 (incompatibile con la pianificazione sovraordinata regionale e provinciale, in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di governo del territorio) e il comma 240 (sulla governance delle Autorità di bacino nella tutela del rischio idrogeologico, in violazione del principio di leale collaborazione).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 191: una norma statale non può stabilire che le varianti per il piano delle alienazioni prescindano dalla verifica di conformità con la pianificazione regionale e provinciale, in quanto incide sulla competenza concorrente in materia di governo del territorio. Ha invece dichiarato non fondata la questione sul comma 240, perché la sede di partecipazione regionale nella governance delle Autorità di bacino è già prevista dalla legge.
Il principio
Lo Stato non può esonerare le varianti urbanistiche per le alienazioni del patrimonio immobiliare pubblico dalla verifica di conformità con la pianificazione sovraordinata: ciò esautorerebbe le Regioni dalla loro competenza in materia di governo del territorio.
Domande e risposte
Cosa si intende per pianificazione sovraordinata in materia urbanistica?
Sono i piani territoriali di livello regionale e provinciale (piani paesaggistici, piani territoriali di coordinamento) che fissano le linee guida entro cui devono muoversi i piani urbanistici comunali. Le varianti urbanistiche comunali devono generalmente rispettarne le previsioni.
Può lo Stato stabilire che le alienazioni di immobili pubblici creino varianti urbanistiche automatiche?
Sì, ma non può disporre che tali varianti prescindano dalla verifica di conformità con gli strumenti di pianificazione sovraordinata di competenza regionale, perché ciò lederebbe la competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio.
Perché la questione sul rischio idrogeologico (comma 240) è stata respinta?
Perché la norma si limita all’attività tecnica di individuazione delle situazioni a rischio idrogeologico, che rientra nella tutela dell’ambiente (competenza esclusiva statale), ed è prevista una sede di partecipazione regionale; non era quindi violato il principio di leale collaborazione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — terzo comma: governo del territorio come materia di legislazione concorrente, parametro della decisione sul comma 191
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