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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal TAR Veneto sull’art. 38, comma 1, della legge regionale veneta sull’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, che manteneva in via transitoria i parametri numerici per il rilascio delle autorizzazioni. La questione era inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza e sull’art. 41 Cost.

Di cosa si tratta

Un soggetto aveva chiesto l’autorizzazione ad aprire un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel Sestiere di San Marco a Venezia, ma il Comune aveva rigettato l’istanza applicando la legge regionale veneta e la normativa comunale che, in via transitoria, consentiva nuove autorizzazioni solo in caso di cessazione, revoca o decadenza di quelle già concesse. Il TAR aveva sollevato d’ufficio questione di legittimità.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR del Veneto ha sollevato questione di legittimità dell’art. 38, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 29 del 2007, in riferimento agli artt. 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (tutela della concorrenza, competenza esclusiva statale), contestando il mantenimento in via transitoria dei parametri numerici che limitavano l’accesso al mercato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per due ragioni: 1) il TAR non aveva fornito motivazione sul perché i “parametri e criteri attualmente vigenti” richiamati dalla norma transitoria coincidessero necessariamente con i parametri numerici che riteneva incostituzionali; 2) con riferimento all’art. 41 Cost., il TAR non aveva spiegato in che modo la norma si ponesse in contrasto con tale parametro.

Il principio

Il giudice rimettente deve motivare in modo completo e non equivoco sia la rilevanza della questione nel giudizio principale, sia la non manifesta infondatezza con riferimento a ciascun parametro invocato: la motivazione insufficiente su uno dei parametri determina l’inammissibilità della questione anche per quegli aspetti.

Domande e risposte

La tutela della concorrenza nel settore della ristorazione è di competenza statale o regionale?

La tutela della concorrenza è materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Le regioni non possono introdurre limitazioni al mercato che ostacolino la libera concorrenza senza violare tale competenza.

Cosa si intende per parametri numerici nel settore delle autorizzazioni commerciali?

Sono limiti al numero di esercizi autorizzabili in un determinato territorio, fissati in rapporto alla popolazione o ad altri criteri. La normativa statale post-liberalizzazione (legge n. 287 del 1991 e successive riforme) ha progressivamente abbandonato i criteri puramente numerici a favore di parametri qualitativi.

Perché la Corte non ha esaminato il merito della questione?

Perché la questione presentava vizi procedurali insanabili: la motivazione del TAR era insufficiente sia sulla rilevanza (corretta individuazione del contenuto della norma transitoria), sia sulla non manifesta infondatezza con riguardo all’art. 41 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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