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La Corte ha esaminato le impugnazioni di più Regioni e del Presidente del Consiglio contro l’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 sui servizi pubblici locali a rilevanza economica. Ha dichiarato parzialmente illegittima la norma nella parte in cui consentiva deroghe al regime di gara per i servizi idrici integrati, materia in cui prevalgono le regole europee di concorrenza, e ha dichiarato illegittime alcune disposizioni di leggi regionali in contrasto con i principi statali sulla concorrenza.
Di cosa si tratta
L’art. 23-bis del d.l. n. 112/2008 (aggiunto dalla legge di conversione n. 133/2008 e poi modificato dall’art. 15 del d.l. n. 135/2009) disciplinava l’affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, imponendo il ricorso alla gara come regola generale e ammettendo eccezioni circostanziate. Più Regioni ne contestavano l’invadenza nelle competenze locali; il Presidente del Consiglio impugnava invece alcune leggi regionali che andavano in direzione contraria ai principi statali.
La questione di legittimità costituzionale
Diversi ricorsi (Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Marche) e due ricorsi del Presidente del Consiglio contro leggi regionali di Liguria e Campania, in riferimento principalmente agli artt. 117 (quarto e sesto comma), 118 e 119 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23-bis, comma 10, lettera a), prima parte, nella misura in cui prevedeva che, per il servizio idrico integrato, la disciplina derogatoria all’obbligo di gara potesse essere più restrittiva rispetto a quella dettata dal diritto comunitario: la risorsa acqua è soggetta a regole europee che lo Stato non può restringere ulteriormente per le Regioni. Ha dichiarato altresì illegittime alcune disposizioni delle leggi regionali impugnate che contrastavano con i principi fondamentali statali sulla concorrenza.
Il principio
La tutela della concorrenza è materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.); le Regioni non possono introdurre discipline più restrittive rispetto al diritto europeo, né possono sottrarsi ai principi fondamentali statali sull’affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica.
Domande e risposte
Cosa sono i servizi pubblici locali a rilevanza economica?
Sono servizi di interesse generale (es. trasporto locale, ciclo dei rifiuti, servizio idrico) che le amministrazioni locali erogano anche tramite affidamento a operatori economici, con impatto sul mercato. Il loro affidamento è soggetto alle regole europee e nazionali sulla concorrenza e sulle gare.
Perché la norma sull’acqua è stata dichiarata incostituzionale?
Perché permetteva deroghe all’obbligo di gara per il servizio idrico più restrittive di quelle consentite dal diritto europeo: se il diritto UE già prevede condizioni per gestioni in house o deroghe, lo Stato non può vietarle alle Regioni, invasivamente restringendo uno spazio che il diritto europeo lascia.
Cosa è stato confermato come legittimo?
La disciplina generale dell’art. 23-bis che impone la gara come regola per i servizi pubblici locali a rilevanza economica: tale scelta rientra nella tutela della concorrenza (competenza esclusiva statale) ed è costituzionalmente legittima.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze, tutela della concorrenza (competenza statale esclusiva)
- Art. 41 della Costituzione — libertà di iniziativa economica
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.