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La Corte ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni della legge abruzzese sull’apprendistato che consentivano alla Regione di disciplinare autonomamente i profili formativi, senza le intese con il Ministero del lavoro, il Ministero dell’istruzione e le parti sociali previste dalla legislazione statale. Ha invece respinto la questione sugli artt. 6, comma 4, e 29, commi 1, 2 e 3, della medesima legge.
Di cosa si tratta
La legge della Regione Abruzzo n. 30 del 2009 disciplinava l’apprendistato nelle sue tre tipologie. Alcune sue disposizioni permettevano alla Giunta regionale di regolare unilateralmente i profili formativi, senza passare per l’intesa prevista dalla normativa statale (d.lgs. n. 276 del 2003) con Ministeri e organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Il Presidente del Consiglio ha impugnato diverse norme per violazione delle competenze esclusive e concorrenti statali.
La questione di legittimità costituzionale
Il ricorrente ha impugnato gli artt. 6, comma 4, 25, commi 1 e 2, 28, comma 1, e 29, commi 1, 2 e 3, della legge Regione Abruzzo n. 30 del 2009, per violazione degli artt. 117, commi secondo, lettere l) e n), e terzo, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione. La doglianza principale riguardava la possibilità per la Regione di provvedere unilateralmente sui profili formativi dell’apprendistato.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 25, commi 1 e 2, e 28, comma 1, per violazione del principio di leale collaborazione, poiché consentivano alla Regione di intervenire unilateralmente anziché attraverso lo strumento dell’intesa previsto dalla legislazione statale. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa agli artt. 6, comma 4, e 29, commi 1, 2 e 3, con riguardo all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Il principio
Le regioni non possono disciplinare unilateralmente i profili formativi dell’apprendistato quando la legislazione statale richiede un’intesa con i Ministeri competenti e le parti sociali: la leale collaborazione impone la codeterminazione in luogo dell’intervento unilaterale.
Domande e risposte
Cosa si intende per principio di leale collaborazione?
Impone allo Stato e alle Regioni di cooperare nell’esercizio delle rispettive competenze, in particolare ricorrendo a strumenti di codecisione (come le intese) quando le materie si intrecciano. La violazione si configura quando un ente agisce unilateralmente su materie che richiedono concertazione.
Quale norma statale prevedeva l’intesa per i profili formativi dell’apprendistato?
Gli artt. 48, comma 4, e 49, comma 5, del d.lgs. n. 276 del 2003, che richiedevano l’intesa tra la Regione, il Ministero del lavoro, il Ministero dell’istruzione e le associazioni di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Quali norme della legge abruzzese sono state salvate dalla Corte?
Gli artt. 6, comma 4, e 29, commi 1, 2 e 3, relativi ai requisiti generali della formazione formale: la Corte ha dichiarato non fondata la questione con riguardo alla violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — ripartizione della potestà legislativa; lettera l) (ordinamento civile) e terzo comma (materie concorrenti) invocati come parametri
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