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Il Tribunale di Cagliari aveva sollevato questione sull’art. 709, quarto comma, c.p.c. e sull’art. 709-ter c.p.c., ritenendo che l’impossibilità di reclamare dinanzi al collegio le ordinanze del giudice istruttore in materia di provvedimenti provvisori di separazione violasse uguaglianza, diritto di difesa e imparzialità del giudice. La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili entrambe le questioni.
Di cosa si tratta
Nel procedimento di separazione giudiziale, il presidente del tribunale emette provvedimenti provvisori urgenti; il giudice istruttore, nella fase successiva, può revocarli o modificarli con ordinanza. Il Tribunale di Cagliari (in sede di reclamo) riteneva che queste ordinanze del giudice istruttore fossero prive di impugnativa, creando così una disparità rispetto ai provvedimenti presidenziali, che sono invece reclamabili.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Cagliari (composizione collegiale) ha sollevato, con due ordinanze del 28 novembre 2009, questioni di legittimità degli artt. 709, quarto comma, e 709-ter c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni. Quanto all’art. 709, quarto comma, c.p.c., il rimettente era lo stesso organo giudicante che aveva emesso il provvedimento impugnato, e quindi non era un «giudice diverso» in grado di garantire l’imparzialità. Quanto all’art. 709-ter, la questione non emergeva direttamente dalla fattispecie concreta esaminata.
Il principio
Non può sollevare questione di legittimità costituzionale il giudice che, nell’ambito del medesimo procedimento, è anche il soggetto i cui atti sono oggetto di censura; la questione deve essere rilevante per la risoluzione della controversia pendente davanti al rimettente.
Domande e risposte
Cosa sono i provvedimenti provvisori urgenti nel giudizio di separazione?
Sono misure temporanee disposte dal presidente del tribunale nella prima fase del giudizio di separazione (art. 708, terzo comma, c.p.c.) per regolare la situazione dei coniugi e dei figli nell’attesa della sentenza definitiva. Sono reclamabili al collegio.
Perché il Tribunale riteneva incostituzionale la disciplina?
Perché le ordinanze con cui il giudice istruttore revoca o modifica quei provvedimenti provvisori non possono essere reclamate al collegio, a differenza di quelle presidenziali, creando così una disparità di tutela per le parti.
Perché la Corte ha dichiarato la questione inammissibile?
Perché il rimettente (il tribunale in composizione collegiale) era lo stesso organo che aveva già emesso un’ordinanza nel procedimento: sollevare questione per garantire l’imparzialità da parte del giudice che è egli stesso protagonista dell’atto censurato è logicamente contraddittorio.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, parametro invocato
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, parametro invocato
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