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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione che censurava la mancata previsione dell’interrogatorio preventivo per l’imputato opponente a decreto penale di condanna. Secondo la Corte la posizione processuale di chi si oppone a un decreto penale è strutturalmente diversa da quella di chi viene citato direttamente a giudizio ai sensi dell’art. 555 c.p.p., e tale differenza giustifica il trattamento normativo distinto.
Di cosa si tratta
Quando un giudice emette un decreto penale di condanna, l’imputato può fare opposizione. Il Pretore di Salerno sosteneva che, in questo caso, dovesse applicarsi la stessa regola prevista per le citazioni dirette a giudizio: l’obbligo di un invito preventivo a presentarsi per l’interrogatorio, a pena di nullità. Riteneva, cioè, che senza tale formalità si creasse una disparità ingiustificata tra i due tipi di imputati e si comprimesse il diritto di difesa.
La questione di legittimità costituzionale
Il Pretore di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 16 luglio 1997, n. 234, nella parte in cui non prevedono che il decreto di citazione a giudizio emesso dopo opposizione a decreto penale di condanna debba essere preceduto dall’invito a rendere interrogatorio ex art. 375, comma 3, c.p.p. Parametri invocati: artt. 3 e 24 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Ha rilevato che l’ordinanza di rimessione risaliva al 1999 ma era giunta alla Corte solo nel 2010. Nel merito, ha ritenuto che le due posizioni processuali – quella dell’imputato citato direttamente e quella dell’opponente a decreto penale – non siano identiche, e che la differenza di disciplina non si traduca in una violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
Il principio
L’opponente a decreto penale di condanna non è in posizione processuale identica a chi viene citato direttamente a giudizio; la mancata previsione dell’interrogatorio preventivo per il primo non viola i principi costituzionali di eguaglianza e di difesa.
Domande e risposte
Che cos’è il decreto penale di condanna?
È un provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, condanna l’imputato a una pena pecuniaria senza dibattimento. L’imputato può fare opposizione per aprire il processo ordinario.
Perché il Pretore riteneva incostituzionale la norma?
Perché chi viene citato direttamente a giudizio ha diritto a un invito preventivo per rendere l’interrogatorio (art. 555 c.p.p.), mentre l’opponente a decreto penale non ce l’ha, pur trovatosi in una fase analoga del processo.
Quale è stata la conclusione della Corte?
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata: le due situazioni processuali non sono identiche e la differenza di trattamento è costituzionalmente giustificata.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato come parametro
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, invocato come parametro
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