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La Corte dichiara inammissibili tutte le questioni di legittimità costituzionale sull’art. 21, comma 1, n. 2 e n. 3, della legge n. 18/1979 (elezioni al Parlamento europeo), che prevede la soglia di sbarramento al 4% senza correttivi per la partecipazione ai resti a favore delle liste escluse. Le questioni erano state sollevate dal TAR Lazio a seguito dei ricorsi di candidati non eletti alle elezioni europee del 2009.
Di cosa si tratta
Alle elezioni europee del giugno 2009, diverse liste politiche non avevano superato la soglia di sbarramento del 4% e non avevano ottenuto seggi. Alcuni candidati di queste liste, in particolare del Mezzogiorno, avevano ottenuto voti superiori a quelli di candidati eletti di liste che avevano superato la soglia, lamentando la disparità nel meccanismo di assegnazione dei seggi anche tramite i cosiddetti «resti». Il TAR Lazio aveva sollevato più questioni di costituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1, nn. 2 e 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56, 57 e 97 della Costituzione, nonché agli artt. 10 e 11 Cost. in relazione al Trattato UE e alla CEDU, contestando la soglia di sbarramento senza un meccanismo di diritto di tribuna per le liste escluse.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibili tutte le questioni, riuniti i giudizi. Le ordinanze di rimessione presentavano vizi formali e non dimostravano adeguatamente né la rilevanza né la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale relative alle leggi elettorali sono soggette agli stessi requisiti formali di ammissibilità di qualsiasi altra questione: difetti di motivazione sulla rilevanza o sulla non manifesta infondatezza comportano la dichiarazione di inammissibilità, indipendentemente dall’importanza politica della materia.
Domande e risposte
Cos’è il «diritto di tribuna»?
Un meccanismo che consente alle liste escluse dalla soglia di sbarramento di partecipare all’assegnazione dei seggi residui (calcolati con il metodo dei resti), così garantendo almeno una rappresentanza minima alle forze politiche con un certo radicamento nel paese.
La soglia del 4% alle europee è costituzionale?
La Corte non ha risposto nel merito per inammissibilità. In linea generale, le soglie di sbarramento nelle leggi elettorali rientrano nella discrezionalità del legislatore, purré non siano sproporzionate.
I candidati del Mezzogiorno erano penalizzati?
I ricorrenti sostenevano che, per via della ripartizione circoscrizionale dei seggi (la circoscrizione meridionale esprimeva meno parlamentari delle circoscrizioni settentrionali), i candidati del Sud dovevano ottenere più voti per essere eletti, con effetti distorsivi amplificati dalla soglia di sbarramento.
Norme collegate
- Art. 48 della Costituzione — diritto di voto
- Art. 51 della Costituzione — accesso alle cariche elettive
- Art. 3 della Costituzione — eguaglianza, parametro invocato
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